Canone concordato Comune di Roma – Accordo Territoriale

Confabitare, Unioncasa e Assocasa (CUA) hanno rinnovato l’Accordo Territoriale di Roma per le locazioni a canone concordato, con l’obiettivo di fornire maggiore chiarezza sulle locazioni di questo tipo.

Molte sono le novità del nuovo accordo, che si applica ai contratti sottoscritti dal 4 settembre 2023.

Il nuovo Accordo “CUA” ha assunto, presso il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma, il Prot. QC/2023/84927 del 7/8/2023.

Accordo territoriale canone concordato Roma: le novità

Diverse le novità introdotte nel rinnovo dell’Accordo Territoriale del canone concordato:

  • i parametri di scoring sono stati ridotti a 30 e sono stati eliminati i parametri premium;
  • è stato leggermente rimodulato il criterio di posizionamento all’interno della Fascia C;
  • sono state stabilizzate e aggiornate le fattispecie di transitorietà speciali introdotte nel 2020 per effetto del Covid, di regola non applicabili ma attivabili in caso di Stato di Emergenza Nazionale;
  • non è più necessario, nel caso di alloggi completamente arredati, inviare all’Organizzazione l’inventario ai fini dell’attestazione;
  • nei casi particolari per i quali è previsto un supporto bilaterale, non è più necessario ricorrere al contratto assistito, ma è sufficiente un’attestazione bilaterale;
  • in tutte e tre le tipologie contrattuali è prevista una premialità per il conduttore che presta garanzie di importo pari ad almeno 12 mensilità.

Con riferimento alla parte che regola i contratti per studenti, è stato chiarito:

  • quali siano le istituzioni formative che danno diritto ai propri iscritti fuori sede di stipulare un contratto per studenti;
  • la particolarità prevista per gli studenti Erasmus e altri visiting students;
  • che, dopo il primo rinnovo, il contratto per studenti non può essere ulteriormente prorogato;
  • quale procedura seguire per l’avvicendamento di studenti nel medesimo contratto.

Una delle novità più importanti è l’introduzione di una premialità per i locatori che intendano stabilizzare le esigenze alloggiative degli studenti, stipulando un contratto “lungo” da 2 anni + 2 fino a 3 anni + 3, quale alternativa alle locazioni turistiche brevi.

Fiore all’occhiello della riformulazione delle regole dei contratti per studenti è stato il gradimento e l’adesione da parte di DiSCo, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, che è istituzionalmente uno dei possibili conduttori di questo tipo di contratti.

Canone concordato Comune di Roma – Accordo Territoriale

Il nuovo testo è consultabile sul link del Comune di Roma:

QC20230097987-ACCORDO_TERRITORIALE_DI_ROMA_DEL_7_AGOSTO_2023_SIGNED.PDF

 

Rilascio asseverazione del contratto di locazione a canone concordato

Offriamo un servizio completo di asseverazione dei contratti di locazione a canone concordato, pensato per ottimizzare i rendimenti degli immobili nel Comune di Roma e Provincia.

Ci occupiamo di predisposizione, calcolo del canone, registrazione e asseverazione, garantendo ai clienti la possibilità di accedere all’aliquota ridotta della cedolare secca al 10% e a tutti i benefici fiscali previsti.

Assistenza e procedure possono essere svolte anche interamente online.

Attestazione e calcolo Canone Concordato € 100
Attestazione e calcolo contratti successivi nell’anno € 50
Attestazione, calcolo e registrazione telematica € 150
Attestazione, calcolo e registrazione contratti successivi € 100
Registrazione telematica in Agenzia Entrate € 50
Attestazione e calcolo Canone Concordato – redazione e registrazione contratto completo € 180

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APE – Attestato di prestazione energetica

Il certificato APE, acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, è un documento obbligatorio per poter avviare procedure di vendita o di affitto degli immobili. L’attestato fornisce informazioni sul rendimento energetico della struttura, in base alla quantità di energia che viene consumata dall’unità abitativa viene classificato in base ad una scala che va con valori che vanno dalla G, la meno efficiente, fino ad arrivare alla classe A4, quella che invece è la più performante.

Il certificato APE è l’obbligatorio nei seguenti casi:

  • Le procedure di acquisto o di affitto di un immobile;
  • La necessità di stipulare contratti di locazione;
  • Il trasferimento di un immobile a titolo gratuito;
  • La pubblicazione di annunci per vendita di un immobile;
  • La possibilità di vendere edifici di nuova costruzione;
  • Per procedere con lavori di ristrutturazione che vedono modificato oltre un quarto della superficie;
  • Per accedere ad interventi di riqualificazione energetica usufruendo delle agevolazioni fiscali.

Chi lo rilascia e come si richiede?

Per avere il certificato APE è necessario rivolgersi ad un Professionista competente: il certificatore energetico. I tecnici devono specializzati e accreditati dalle Regioni e possono essere geometri, ingegneri o anche architetti che hanno superato uno specifico esame di abilitazione. Una volta richiesto l’Attestato di Prestazione Energetica il tecnico valuta le  caratteristiche strutturali dell’immobile attraverso specifici parametri tra cui:

  • qualità degli infissi;
  • efficienza energetica legata ai consumi e agli impianti di riscaldamento, quindi anche il tipo di caldaia utilizzata;
  • esistenza o meno di impianti di autoproduzione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • salubrità degli ambienti interni.

Quali sono i Documenti necessari:

il libretto d’impianto, la planimetria e in generale l’intera documentazione catastale. Questa documentazione, infatti, permette di eseguire una valutazione più accurata e riporta alcune informazioni decisive per una migliore elaborazione da parte del software che esegue la certificazione.

La validità del certificato APE è pari a dieci anni e i tempi di rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica variano da pochi giorni a poche settimane.

Quando è obbligatorio aggiornare l’APE?

Secondo l’articolo 6 del DLgs 192/2005, la certificazione energetica deve essere aggiornata “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”:

  • sostituzione del portone di ingresso;
  • posa del cappotto termico o dell’isolamento interno o in intercapedine;
  • sostituzione degli infissi o installazione di schermature solari;
  • ristrutturazione o posa dell’isolante sul tetto;
  • rifacimento o nuova realizzazione del vespaio;
  • installazione di nuova caldaia a condensazione, a pellet o altri combustibili;
  • installazione delle termovalvole sui radiatori;
  • installazione di un cronotermostato;
  • installazione di una nuova pompa di calore;
  • installazione di nuovi termosifoni o termoconvettori;
  • nuovo boiler (scaldacqua);
  • installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico;
  • installazione o sostituzione della ventilazione meccanica controllata VMC

Analisi conto assicurativo : Sistema Retributivo, Misto e Contributivo

Il 31 Dicembre 1995 è il crocevia del sistema pensionistico in Italia.

Avere contributi versati prima e/o dopo questa data vuol dire appartenere a un sistema di calcolo o ad un altro. La coesistenza di questi diversi sistemi di calcolo pensionistico (retributivo, contributivo e misto) solleva moltissimi interrogativi su quale sistema sia più vantaggioso e quali siano le regole applicabili.

 

Introduzione alla pensione retributiva, mista e contributiva

La pensione retributiva e mista basano il sistema di calcolo sulla media delle retribuzioni percepite e sulle settimane contributive. La pensione contributiva sviluppa il calcolo sui contributi effettivamente versati e rivalutati annualmente. La scelta tra i due sistemi dipende da vari fattori, come la data di inizio dell’attività lavorativa, il numero di anni di contributi versati e la decorrenza della pensione.

 

Chi appartiene al sistema retributivo

Il sistema retributivo è applicabile a chi ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Il calcolo della pensione si basa sulle retribuzioni degli ultimi o migliori anni di lavoro.

 

Chi appartiene al sistema contributivo

Appartengono al sistema contributivo coloro che hanno il primo versamento previdenziale dopo il 1 Gennaio 1996. L’importo della pensione viene calcolato sulla base dei contributi accumulati nel corso della vita lavorativa, definito montante contributivo.

 

Chi appartiene al sistema misto

Coloro che hanno versato contributi sia prima che dopo il 1996 appartengono a un sistema di calcolo misto che combina gli elementi dei due metodi precedenti. Questo sistema garantisce una transizione graduale verso il calcolo interamente contributivo, preservando parzialmente i benefici del sistema retributivo per i contributi versati fino al 31 dicembre 1995.

 

Analisi del conto assicurativo per la scelta della pensione retributiva, mista o contributiva

Appartenere ad un sistema di calcolo piuttosto che ad un altro vuol dire anche dovere sottostare a determinate e differenti regole.

Questi dettami possono essere più o meno favorevoli sia per l’effetto del calcolo della pensione che si andrà a percepire sia per i risvolti giuridici.

Basti pensare ad esempio ad istituti quali l’integrazione al trattamento minimo, l’applicazione del massimale contributivo o all’importo soglia delle pensioni di vecchiaia o anticipate del sistema contributivo.

La scelta tra i sistemi di calcolo pensionistico dipende da una serie di fattori personali e contributivi, che non può essere assolutamente generalizzata e va affrontata in modo serio ed analitico.

 


Dimissioni – Licenziamento e TFR dei Lavoratori Domestici

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore domestico o del datore di lavoro. Nel primo caso si parla di dimissioni, mentre nel secondo caso di licenziamento. In entrambi i casi è necessario fornire regolare preavviso alla controparte.

Chi deve fare la comunicazione all’INPS per il lavoro domestico?

Il servizio di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro è a carico dei datori di lavoro.

A partire dal 29 gennaio 2009, tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’INPS entro cinque giorni dall’evento.

Come funziona

Decorrenza e durata

I tempi di preavviso, per licenziamento o dimissioni, variano in base all’impegno settimanale e all’anzianità acquisita dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro.

Se il rapporto di lavoro è superiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 15 giorni di calendario, se il lavoratore ha acquisito un’anzianità di servizio inferiore a cinque anni presso lo stesso datore di lavoro; sarà invece di 30 giorni di calendario, nel caso in cui l’anzianità di servizio superi i cinque anni presso lo stesso datore di lavoro.

Se il rapporto di lavoro è pari o inferiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 8 giorni di calendario fino a due anni di anzianità, oppure di 15 giorni di calendario oltre i due anni di anzianità.

Per i lavoratori che usufruiscono con la famiglia di un alloggio, il preavviso dovrà essere di 30 giorni fino a un anno di anzianità e di 60 giorni oltre un anno di anzianità.

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

Quanto spetta

In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro, è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

In caso di dimissioni, invece, al lavoratore che non effettua la comunicazione nel periodo di preavviso viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò vale anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.

Cosa bisogna considerare per il conteggio del TFR?

Per calcolare le somme di liquidazione dovute a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.


Bonus Colf e Badanti 2024

Il bonus colf e badanti 2024 è stato introdotto con il decreto legge 2 Marzo 2024, n.19 in vigore dal 2 marzo 2024 e riguarda l’esonero dal pagamento di Contributi INPS per i Datori di Lavoro che assumono una badante che svolge l’assistenza ad una persona con età di almeno 80 anni.

Quanto è L’ammontare dell’esonero Contributivo e come fare per ottenerlo?

L’esonero contributivo è di un importo massimo di € 3.000,00 e lo possono attenere i datori di lavoro domestici che assumono una badante a tempo indeterminato oppure intendono trasformare un rapporto di lavoro a tempo determinato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1 aprile 2024 fino al 31 dicembre 2025. Lo Sgravio massimo annuo è di € 3.000,00 e va parametrato ad i singoli trimestri, significa che in ciascun trimestre l’importo massimo dello sgravio contributivo può essere di  €750,00.

Quali sono i requisiti per accedere al bonus Colf e Badanti ?

Per accedere a questo tipo di bonus bisogna avere tutti i seguenti requisiti :

  • Datore di Lavoro con almeno 80 anni;
  • Datore di lavoro deve avere già riconosciuto l’invalidità civile;
  • Datore di lavoro deve percepire già l’indennità di accompagnamento;
  • Datore di lavoro deve avere un ISEE per prestazioni agevolate di tipo socio sanitario non superiore a € 6.000,00 ;

In quali casi non spetta il bonus ?

L’esonero contributivo non spetta nel caso in cui tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistenza a persone anziane da meno di 6 mesi , o nel caso di assunzione di parenti o affini a meno che il rapporto abbia come oggetto lo svolgimento delle mansioni di cuiall’art.1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del D.P.R 31 dicembre 1971, n.140.


I Documenti necessari per affittare ai Cittadini non UE

In caso di locazione di un immobile a un cittadino non appartenente all’Unione Europea, è importante sapere quali siano i documenti necessari per la stipula del contratto di affitto e quali regole seguire.

Ecco una breve guida sulle tipologie di contratto, sui documenti necessari per la sottoscrizione e sulle eventuali agevolazioni per i cittadini stranieri che prendono in affitto una casa.

Contratti di affitto a cittadini non UE: quali sono le tipologie

I tipi di contratto di locazione sono due:

  1. Contratto a canone libero: le parti decidono liberamente l’importo del canone mensile. La durata minima è di 4 anni e, salvo scioglimento del contratto, si rinnova per altri 4 anni.
  2. Contratto a canone concordato: il canone è stabilito in base agli Accordi Territoriali stipulati tra le associazioni dei proprietari immobiliari, come UNIONCASA, e le organizzazioni degli inquilini. La durata è di 3 anni, rinnovabile per altri 2 anni, con detrazioni e agevolazioni per il proprietario.

Per il contratto a canone concordato è necessaria la certificazione da parte di un’associazione di categoria firmataria dell’Accordo Territoriale, che attesti la conformità del contratto a quanto previsto dall’accordo.

Il contratto di affitto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, deve essere sempre registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Per un cittadino straniero, la registrazione serve anche a dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Contratti di affitto: quali sono i documenti necessari?

I cittadini stranieri che prendono in affitto un immobile ad uso abitativo devono presentare i seguenti documenti:

  • carta di identità o passaporto;
  • codice fiscale;
  • permesso di soggiorno;
  • documenti relativi al lavoro: ultime due buste paga e Certificazione Unica per i lavoratori dipendenti; modello Unico o ultima dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi; bilancio provvisorio in caso di società.

I cittadini stranieri, come quelli italiani, hanno diritto di accedere ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali messe a disposizione dalla Regione o dagli Enti Locali, per facilitare l’affitto di abitazioni, e anche al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e affitto della prima casa.


Contratti di Locazione ad uso Abitativo: quali scegliere?

Se sei proprietario di un immobile ad uso abitativo in una città come Roma, in quartieri come San Giovanni, Prati, Piazza Bologna, Tuscolana ed Eur, oppure in zone vicine a grandi aziende, università o aree turistiche, potresti avere facilità nel trovare un inquilino interessato a prendere in affitto il tuo appartamento o una stanza.

A questo punto è importante capire quale contratto utilizzare e quale sia più conveniente dal punto di vista fiscale. Le principali tipologie di contratti ad uso abitativo sono: contratto a canone concordato, contratto a canone libero e contratto ad uso turistico.

Contratto a canone concordato: come funziona e quali requisiti bisogna avere?

Il contratto a canone concordato è disciplinato dalla legge n. 431/1998 e ha una durata ordinaria di 3 anni + 2 anni di proroga.

L’importo del canone mensile non può essere scelto liberamente dal proprietario, ma viene determinato in base agli Accordi Territoriali firmati dalle associazioni dei proprietari immobiliari e dalle associazioni degli inquilini, depositati presso il Comune.

Come si calcola il canone concordato del mio appartamento?

Per il calcolo è necessario rivolgersi a una delle associazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale. L’associazione, in base alla zona in cui è situato l’immobile e alle caratteristiche dell’appartamento, determinerà l’importo massimo a cui è possibile affittare la casa o la stanza.

Perché utilizzare il contratto a canone concordato?

Utilizzando questo tipo di contratto è possibile ottenere agevolazioni fiscali sulle imposte da pagare sul reddito percepito dalla locazione, applicando la cedolare secca al 10% anziché al 21%. Inoltre, è prevista una riduzione dell’imponibile su cui si calcola l’IMU pari al 25%.

Come ottenere l’agevolazione fiscale con il contratto a canone concordato?

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali è necessario ottenere un’attestazione asseverata da parte di un’associazione firmataria dell’Accordo Territoriale.

Come redigere un contratto a canone concordato?

È necessario utilizzare i modelli di contratto stabiliti dagli Accordi Territoriali locali depositati presso il Comune, redatti in base al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017.

Contratto a canone libero

Il contratto a canone libero ad uso abitativo è disciplinato dalla legge n. 431/1998 e ha una durata di 4 anni + 4 anni di proroga.

La caratteristica principale di questa tipologia di contratto è che il proprietario può scegliere liberamente l’importo del canone mensile, nel rispetto della normativa vigente.

Dal punto di vista fiscale, chi utilizza il contratto a canone libero può scegliere il regime ordinario, pagando le imposte sul reddito complessivo, oppure applicare la cedolare secca al 21% sul reddito derivante dalla locazione.

Contratto di locazione ad uso turistico

Il contratto di locazione ad uso turistico ha lo scopo di soddisfare esigenze di alloggio a breve termine di turisti e viaggiatori.

Si tratta di una particolare tipologia di locazione transitoria, la cui durata e il cui canone sono liberamente determinati dalle parti. È disciplinato dal D.L. n. 50/2017, art. 4, comma 1.

Quali sono le caratteristiche del contratto ad uso turistico?

La durata di questi contratti è generalmente breve, spesso inferiore a 30 giorni. Le parti sono libere di determinare l’importo del canone e la cauzione è variabile a discrezione del locatore.

Questi contratti sono destinati a soggiorni turistici e vacanze. Non è obbligatoria la registrazione se la durata è inferiore a 30 giorni.

La locazione ad uso turistico offre ai proprietari la possibilità di affittare il proprio immobile per brevi periodi e consente ai turisti e ai viaggiatori di trovare alloggi confortevoli per la permanenza.

Tabella riassuntiva

Canone concordato Canone libero Uso turistico
Durata 3+2 / 1-18 mesi / 6-36 mesi 4+4 Brevi periodi, in genere inferiori a 30 giorni
Canone di locazione Canone calmierato Determinato liberamente Determinato liberamente
Regime fiscale Agevolazioni fiscali Senza agevolazioni Senza agevolazioni
Registrazione contratto Obbligatoria Obbligatoria Non obbligatoria se la durata è inferiore a 30 giorni

I 10 Errori più comuni quando si stipula un contratto di Locazione a Canone Concordato

UNIONCASA ha stilato un elenco degli errori che più frequentemente vengono commessi da proprietari e inquilini in occasione della stipula di un contratto a canone concordato, che può essere di tre tipi:

  • Contratto 3+2, ovvero minimo tre anni, con rinnovo di due anni.
  • Contratto per studenti fuori sede, con durata da 6 a 36 mesi e rinnovabile una sola volta.
  • Contratto transitorio, con durata da 1 a 18 mesi senza possibilità di rinnovo.

L’Organizzazione UNIONCASA, maggiormente rappresentativa della proprietà immobiliare e firmataria della Convenzione Nazionale sugli affitti a canone concordato, ha raccolto una casistica delle problematiche causate da una scarsa o superficiale conoscenza della normativa legata ai canoni concordati.

Vediamo nel dettaglio gli errori più comuni quando si stipula un contratto di locazione a canone concordato.

1) Utilizzo della modulistica prevista per il canone concordato, ma applicazione del canone di libero mercato.

È frequente incorrere in contratti transitori o 3+2 stipulati su modulistica a canone concordato, ma con un canone non determinato in base all’accordo locale.

2) Non richiedere alle associazioni di categoria, come UNIONCASA, l’attestazione di conformità del contratto o del canone concordato.

L’attestazione è necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali, come IMU ridotta e cedolare secca al 10% invece che al 21%.

3) Utilizzare il contratto transitorio senza inserire la motivazione e prevedendone il rinnovo automatico.

Il contratto transitorio, per essere valido, deve contenere una motivazione prevista dall’accordo locale, da parte dell’inquilino o del proprietario. Inoltre, per sua natura, non può prevedere il rinnovo automatico.

4) Dimenticare o non sapere di dover registrare il contratto entro 30 giorni.

L’omissione comporta sanzioni, poiché ogni contratto di locazione deve avere forma scritta ed essere registrato, sia in regime ordinario sia con cedolare secca.

5) Affittare con contratto per studenti anche a studenti residenti a meno di 100 km dall’università.

Il contratto per studenti fuori sede può essere utilizzato per studenti residenti in località distanti almeno 100 km dall’università.

6) Affittare senza aver prima ottenuto l’APE, Attestato di Prestazione Energetica.

L’APE è necessario sia per l’affitto di qualunque tipo sia per la vendita di un immobile.

7) Prevedere il rinnovo nel contratto transitorio.

Il contratto transitorio non può rinnovarsi, perché l’esigenza transitoria deve avere una durata certa.

8) Non suddividere il canone dalle spese condominiali, con specifica di salvo conguaglio.

Questo può creare problemi perché il canone potrebbe non rientrare nelle fasce previste dall’accordo e, in caso di forfetizzazione, le spese condominiali potrebbero essere tassate come canone.

9) Utilizzare contratti non previsti dall’accordo locale.

Spesso vengono utilizzati contratti risalenti ad anni precedenti, prestampati di provenienza non chiara o contratti a canone libero modificati nella durata e nelle condizioni.

10) Inserire clausole vessatorie.

Inserire nei contratti clausole contrarie alla legge o penalizzanti per gli inquilini può creare problemi legali. Un deposito cauzionale non può superare le tre mensilità, non ci si può riservare una copia delle chiavi per controllare l’appartamento e non si possono prevedere limiti illegittimi di accesso o utilizzo dell’immobile.

A cura della sede Nazionale UNIONCASA.


Vendita di un Immobile concesso in Locazione Commerciale

Vendita di immobile concesso in locazione commerciale: si tratta di un’ipotesi diffusa nella realtà quotidiana e comporta alcune tutele per il conduttore del bene.

Innanzitutto, va premesso che i contratti di locazione ad uso commerciale sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge 392/78, cosiddetta legge sull’equo canone.

Tale normativa differenzia le attività dei conduttori a seconda che siano esercitate a contatto diretto con il pubblico o meno, prevedendo una disciplina diversa per le due ipotesi.

Attività a contatto diretto con il pubblico

Nel primo caso, a fronte della volontà di vendita di un immobile, la legge garantisce gli interessi del conduttore attraverso due istituti: il diritto di prelazione e quello speculare di riscatto, previsti dagli artt. 38 e 39.

Il proprietario dell’immobile dovrà quindi preferire il conduttore rispetto ai terzi nella conclusione del contratto di compravendita, a parità di condizioni.

In particolare, il locatore dovrà comunicare le sue intenzioni al conduttore, indicando:

  • il corrispettivo in denaro;
  • le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa;
  • l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore potrà esercitare tale diritto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante avviso al locatore.

Successivamente dovrà versare il prezzo di acquisto, con contestuale stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Qualora invece il proprietario ometta di adempiere a tali obblighi, l’avente diritto alla prelazione potrà riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Attività non a stretto contatto con il pubblico

Nel secondo caso, ovvero quando non vi siano rapporti diretti con la clientela, l’art. 41, comma 2, della legge sull’equo canone, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, esclude l’applicabilità degli artt. 38 e 39.

Di conseguenza, il proprietario dell’immobile non sarà tenuto a privilegiare il conduttore nella conclusione della compravendita, ma potrà scegliere liberamente la propria controparte contrattuale.

Vendita di un immobile: cosa succede al contratto di locazione

A questo punto si pone il problema di stabilire quali saranno le sorti del contratto di locazione.

La legge stabilisce che l’acquirente subentra nel contratto quale locatore, alle condizioni concordate dalle parti originarie, e l’inquilino potrà continuare a rimanere nei locali fino alla naturale scadenza dell’accordo.

Si ricorda infine che la legge sull’equo canone prevede precisi termini di durata delle locazioni commerciali: esse non possono essere inferiori a sei anni se gli immobili sono adibiti ad attività:

  • industriali;
  • commerciali;
  • artigianali;
  • di interesse turistico;
  • di esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata non può essere inferiore a nove anni nel caso in cui l’immobile sia adibito ad attività alberghiere.

Fanno eccezione le attività di carattere transitorio, che possono avere durata più breve.

A cura della sede Nazionale UNIONCASA.


Assunzione Colf e Badanti a Roma San Giovanni

Le famiglie italiane e soprattutto quelle residenti nelle grandi città come Roma hanno sempre più bisogno di assistenza domestica che può essere di badanti per le persone anziane, colf per coppie e famiglie con entrambi i coniugi impegnati tutto il giorno al lavoro, e baby sitter per le giovani coppie che spesso non possono contare sull’aiuto dei nonni oppure presenza di asili insufficienti o molto costosi.

Cosa bisogna fare per Assumere un lavoratore domestico?

La legge prevede che bisogna assumere un lavoratore domestico entro 24 ore prima dell’inizio della prestazione lavorativa. La procedura consiste in innanzitutto nella redazione di una lettera di assunzione nella quale devono essere indicati e regolati i vari aspetti del rapporto di lavoro : data di inizio rapporto, durata del contratto, convivenza o meno, livello di inquadramento, retribuzione pattuita, orario settimanale di lavoro, tredicesima mensile in busta paga , ferie, malattia e infortuni sul lavoro ed altro ancora.

In seguito alla redazione e firma della lettera di assunzione il datore di lavoro dovrò procedere con l’adempimento della comunicazione all’INPS dell’assunzione , attraverso il proprio Spid oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato come un Consulente del Lavoro o una Associazione di Datori di Lavoro Domestico ( esempio l’Associazione Confdomestico) .

La Comunicazione dell’assunzione di una colf o badante ha efficacia nei confronti dell’INPS , dell’INAIL, e Ministero del Lavoro .

Perchè regolarizzare un rapporto di lavoro domestico?

Regolarizzare un rapporto di lavoro domestico evita il rischio di una vertenza di lavoro, consente di avere la copertura INAIL in caso di infortunio durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Infatti assumendo il lavoratore domestico si dovranno pagare dei Contributi all’INPS , i quali hanno una funzione previdenziale per il lavoratore ma anche quella di attivare la copertura dell’INAIL in caso di infortunio, malattia professionale. Gli infortuni sul lavoro domestico in rapporti regolarizzati se gestiti correttamente consentono al lavoratore di essere pagato dall’INAIL .

Quali documenti servono per fare una assunzione di una colf o badante?

I documenti necessari sono :

– documento di identità e codice fiscale del datore di lavoro;

– documento di identità e codice fiscale del lavoratore;

– permesso di soggiorno del lavoratore se è extra comunitario.

Assistenza e servizi possono essere svolti anche interamente online