Assistenza contratti a canone concordato
Assistenza contratti a canone concordato
Il contratto a canone concordato (L. 431/98) agevola sia gli inquilini che i proprietari, offrendo prezzi calmierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazioni fiscali, come cedolare secca al 10%, riduzione dell’IMU, della base imponibile IRPEF e dell’imposta di registro.
Il canone concordato viene determinato e aggiornato periodicamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo Territoriale tra le associazioni degli inquilini e le associazioni dei proprietari immobiliari, che fissano i valori dei canoni in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.
È necessaria la certificazione da parte di un’associazione di categoria firmataria dell’Accordo Territoriale, che attesti che il contenuto del contratto sia conforme a quanto previsto dall’accordo.
Il contratto a canone concordato rappresenta una soluzione vantaggiosa per affittare casa in modo sicuro e trasparente, permettendo ai proprietari di ottenere importanti agevolazioni fiscali e agli inquilini di accedere ad affitti calmierati stabiliti dagli Accordi Territoriali.
Tipologie di contratti a canone concordato
Il tipo di contratto e la durata del canone concordato vengono specificati dalla normativa:
- Contratto agevolato con durata 3 anni + 2;
- Affitto transitorio con durata fino a 18 mesi;
- Contratto studenti universitari con durata 6-36 mesi.
L’applicazione del canone concordato garantisce i seguenti benefici fiscali:
- Cedolare secca ridotta dal 21% al 10%;
- Sconto IMU di almeno il 25%;
- Nessuna imposta di registrazione e/o chiusura;
- Nessun bollo.
| Previsione legislativa | art. 2, comma 3, L. n. 431/1998 |
| Normativa di riferimento | art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e Decreto Ministeriale 16/1/2017 |
| Modello di contratto | tipizzato dalla legge, v. allegato A Decreto Ministeriale 16/1/2017 |
| Applicabilità | per esigenze abitative tipiche |
| Canone | concordabile dalle parti all’interno di fasce di oscillazione minime e massime fissate dagli Accordi Territoriali |
| Durata del contratto | non può essere inferiore a 3 anni, con facoltà di proroga di ulteriori 2 anni, salvo disdetta del locatore con preavviso di almeno 6 mesi |
| Oneri accessori | v. ripartizione indicata nella tabella di cui al Decreto Ministeriale 16/1/2017, Allegato D |
| Stipulabili | in tutti i Comuni del territorio italiano |
| Agevolazioni fiscali | riduzione della base imponibile per IRPEF e imposta di registro |
| Regime fiscale | il locatore può optare per il regime della cedolare secca se ricorrono i presupposti; diversamente si applica il regime ordinario |
| Allegati obbligatori | A.P.E. – Attestazione di prestazione energetica dell’immobile |
Pratiche Edilizie – Roma San Giovanni
Quando si decide di ristrutturare un immobile, vendere o acquistare una casa, può essere necessario predisporre delle pratiche edilizie a Roma.
La ristrutturazione è infatti soggetta a diversi vincoli e le normative cambiano costantemente. Durante la compravendita di un immobile è invece necessario garantire la piena conformità urbanistica dell’immobile.
Le pratiche edilizie a Roma sono i documenti necessari per realizzare interventi di costruzione, demolizione o modifica di un immobile nel Comune della Capitale.
Gli elementi delle pratiche edilizie a Roma
Le pratiche edilizie sono necessarie per avviare i lavori di ristrutturazione.
Le principali pratiche edilizie sono:
- il permesso di costruire, che sostituisce la licenza edilizia e la concessione edilizia;
- la segnalazione certificata di inizio attività, che sostituisce la denuncia di inizio attività;
- la comunicazione di inizio lavori.
Gli step da seguire per ricevere l’approvazione dei lavori sono:
- realizzare delle indagini urbanistiche per verificare l’area oggetto dell’intervento;
- valutare la fattibilità dell’intervento in relazione alla normativa edilizia locale;
- realizzare analisi tecniche tramite asseverazioni, al fine di ottenere l’autorizzazione per procedere con i lavori.
Per realizzare le pratiche edilizie è necessario avvalersi di tecnici abilitati.
Un tecnico abilitato può fornire il supporto necessario per realizzare interventi senza rischiare errori nella progettazione.
I documenti variano da intervento a intervento e consultare un tecnico abilitato permette di conoscere quelli strettamente necessari alla realizzazione dei lavori.
Quali sono le tipologie di manutenzione per un immobile
Manutenzione ordinaria
Alcuni interventi di ristrutturazione non necessitano di una pratica edilizia specifica. Queste opere vengono definite interventi di edilizia libera.
Le opere di edilizia libera devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore.
È sempre consigliato affidarsi a un professionista anche per questo genere di interventi.
Manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria coinvolgono parti strutturali degli edifici, non modificano la volumetria e non comportano modifiche rilevanti alla destinazione d’uso.
Le pratiche possono essere onerose o non onerose.
La CILA è una comunicazione asseverata da un tecnico, riguardante interventi di ristrutturazione di edilizia libera per i quali è necessario inviare una comunicazione al Comune.
Gli interventi che possono richiedere la CILA sono, ad esempio:
- riordino degli spazi interni dell’abitazione;
- demolizione o costruzione di pareti interne non portanti;
- ristrutturazione del bagno;
- rifacimento di un impianto;
- frazionamento delle unità immobiliari.
La SCIA riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e varianti al permesso di costruire.
Nel caso di mancato invio della CILA o della SCIA, è prevista una sanzione.
Relazione e planimetria idoneità alloggiativa
Cos’è l’idoneità alloggiativa?
Il certificato di idoneità alloggiativa è il documento che attesta il numero massimo di persone che possono vivere in un’abitazione, in base alla superficie dell’alloggio e ai parametri indicati dalla normativa vigente.
A cosa serve?
Tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti devono dotarsi dell’attestazione di idoneità alloggiativa al fine di ottenere:
- Il ricongiungimento familiare
- La coesione familiare
- Il permesso di soggiorno UE
- Il nulla osta al lavoro
- Il rinnovo del permesso di soggiorno
- Il nulla osta per l’ingresso per lavoro autonomo
Dove va richiesta?
L’attestazione va richiesta al proprio Comune di residenza, recandosi presso l’Ufficio Tecnico del Comune provvisti dei documenti richiesti, oppure tramite il sistema telematico che permette di richiedere il certificato direttamente online.
Quali documenti servono?
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente, carta di identità o passaporto;
- Documento del proprietario o conduttore dell’alloggio;
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, oppure permesso scaduto con ricevuta di rinnovo o conversione;
- Copia dell’atto di locazione, comodato d’uso o proprietà dell’alloggio. Se si è ospiti di qualcuno, è necessaria la dichiarazione di ospitalità;
- Visura catastale non più vecchia di tre mesi;
- Planimetria di idoneità alloggiativa;
- Relazione tecnica asseverata.
Come ottenere la planimetria e la relazione tecnica asseverata?
La planimetria di idoneità alloggiativa dello stato attuale dei luoghi dell’alloggio, in scala non inferiore a 1:100, viene asseverata da un tecnico abilitato, timbrata e firmata in originale.
Nella planimetria vengono indicate le destinazioni d’uso dei singoli ambienti, le relative superfici utili e la superficie utile netta complessiva dell’unità immobiliare. Devono inoltre essere indicati i dati relativi alla proprietà, l’ubicazione e gli identificativi.
La relazione tecnica asseverata viene redatta sempre da un tecnico abilitato, che deve dichiarare che lo stato attuale è conforme alla planimetria catastale e all’ultimo progetto.
Il professionista deve quindi effettuare un sopralluogo per verificare, oltre alla conformità catastale e urbanistica dello stato dei luoghi, anche i requisiti di abitabilità dell’alloggio.
L’immobile deve rispettare determinati parametri e avere specifiche caratteristiche, come indicato nel D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali adibiti ad abitazione e precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi.
La Busta Paga nel lavoro Domestico è Obbligatoria?
Il Contratto Collettivo Colf e Badanti sancisce l’obbligo per il datore di lavoro domestico di consegnare la busta paga e nello specifico:
Art. 34 – Retribuzione e prospetto paga
- ll datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
- La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
- a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 35, comprensiva per i livelli D) e D super) di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
- b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 37;
- c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
- d) eventuale superminimo.
Per elaborare una busta paga più completa, però, solitamente si indicano anche i seguenti elementi:
- dati anagrafici e codice fiscale del datore e del collaboratore domestico;
- luogo di lavoro e mese di riferimento;
- ore settimanali contrattuali standard (ossia la percentuale di part time) e ore realmente lavorate (possono esserci delle variazioni di presenze con straordinari, assenze, malattia, festività ecc..);
- livello e tipologia del contratto (determinato o indeterminato – convivente o non convivente);
- importo contributi collaboratore domestico (se trattenuti per la loro parte);
- dati progressivi di TFR, ferie e 13esima;
- importo lordo e netto.
Oltre alla busta paga del Collaboratore Domestico va redatta obbligatoriamente ogni anno anche la CU, ossia il Cud, da consegnare per la dichiarazione dei redditi. E’ molto semplice stampare la CU se si sono già calcolate le buste paga mensilmente perchè essa riporta tutti gli importi dei lordi pagati, dei contributi e del TFR.
Busta paga obbligatoria per Collaboratori domestici perchè conviene ?
Un buon cedolino paghe consente al datore di lavoro di mantenere con il proprio collaboratore domestico un rapporto preciso e puntuale dove elementi quali Ferie, Tredicesime e Trattamento di Fine Rapporto sono sempre oggetto di forti discussioni.
Molto spesso queste incomprensioni generano la nascita di Vertenze di Lavoro non sempre facilmente risolvibili quando non si è mantenuto un rapporto più che limpido con il lavoratore.
In ogni caso si potrà sempre ricorrere ad un arbitrato attraverso la Conciliazioni in sede Sindacale, ma anche in questo caso sarà sicuramente meglio affrontarla con i relativi cedolini paghe mensili.
E una busta paga per Colf, Badante e Babysitter fatta in modo adeguato sarà sicuramente di utile e vantaggioso.
Cedolare Secca : regime fiscale sulla Tassazione degli affitti
La cedolare secca è un regime fiscale alternativo a quello ordinario da poter applicare sui redditi da locazione. Di seguito vi daremo una spiegazione di come funziona e quali vantaggi porta la sua adozione.
Avere un immobile in cui non si abita, per i proprietari può essere un vantaggio perché è possibile affittarlo e ottenere un’entrata fissa mensile.
Nel momento in cui si stipula un contratto, il locatore può scegliere il regime fiscale da adottare. Accanto a quello ordinario composto da imposta di registro, marche da bollo, addizionali e Irpef, c’è quello della cedolare secca, che sostituisce tutte queste imposte.
Ma come funziona e in cosa consiste la cedolare secca?
Quando utilizzare la cedolare secca e chi ne ha diritto?
Il regime fiscale alternativo può essere utilizzato dal proprietario o da chi ne ha l’usufrutto, solo su immobili che non sono destinati ad attività imprenditoriali.
Questo vuol dire che il contratto con cedolare secca deve essere rivolto a persone fisiche e non alle imprese, perché l’immobile deve essere destinato ad uso abitativo.
Inoltre, l’edificio deve rientrare nelle categorie che vanno dalla A/1 alla A/11, tranne l’A/10 che riguarda gli uffici e gli studi privati. Il regime vale anche per le pertinenze dell’abitazione, come box, cantine e posti auto, solo se menzionate nel contratto.
La decisione di applicare la cedolare secca va comunicata al momento della registrazione del contratto e, in caso di proroga, deve essere riconfermata anche all’Agenzia delle Entrate.
La cedolare secca può essere scelta anche successivamente alla stipula del contratto, ma in questo caso non si avranno rimborsi delle imposte già versate.
Chi sceglie questo tipo di regime deve sapere che il canone d’affitto sarà fisso e non verrà interessato da alcun adeguamento, compreso quello Istat.
Come si calcola la cedolare secca?
La cedolare secca si calcola sempre sul 100% del canone annuale, ma la tassazione rimane comunque inferiore rispetto a quella ordinaria.
Le aliquote da applicare sono le seguenti:
- 10% sui contratti di locazione a canone concordato con durata ordinaria 3+2, sui contratti a canone concordato per studenti universitari e sui contratti transitori;
- 21% quando la casa è affittata con un contratto a canone libero.
Come versare la cedolare secca?
Per versare i contributi della cedolare secca ci sono due modalità:
- Acconto: nel primo anno non si deve versare nulla perché non sussiste un periodo precedente su cui far valere l’imponibile. Successivamente, la cedolare secca corrisponde al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente;
- Saldo: il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.
Per effettuare il versamento occorre utilizzare il modello F24, optando per una delle seguenti modalità:
- Unica soluzione: entro il 30 novembre, se l’importo da pagare è inferiore a 257,20 euro;
- Rate: se l’importo supera i 257,20 euro, il versamento può avvenire in due rate: la prima pari al 40% dell’acconto dovuto entro il 30 giugno e il restante 60% entro il 30 novembre.
Canone concordato Comune di Roma – Accordo Territoriale
Confabitare, Unioncasa e Assocasa (CUA) hanno rinnovato l’Accordo Territoriale di Roma per le locazioni a canone concordato, con l’obiettivo di fornire maggiore chiarezza sulle locazioni di questo tipo.
Molte sono le novità del nuovo accordo, che si applica ai contratti sottoscritti dal 4 settembre 2023.
Il nuovo Accordo “CUA” ha assunto, presso il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma, il Prot. QC/2023/84927 del 7/8/2023.
Accordo territoriale canone concordato Roma: le novità
Diverse le novità introdotte nel rinnovo dell’Accordo Territoriale del canone concordato:
- i parametri di scoring sono stati ridotti a 30 e sono stati eliminati i parametri premium;
- è stato leggermente rimodulato il criterio di posizionamento all’interno della Fascia C;
- sono state stabilizzate e aggiornate le fattispecie di transitorietà speciali introdotte nel 2020 per effetto del Covid, di regola non applicabili ma attivabili in caso di Stato di Emergenza Nazionale;
- non è più necessario, nel caso di alloggi completamente arredati, inviare all’Organizzazione l’inventario ai fini dell’attestazione;
- nei casi particolari per i quali è previsto un supporto bilaterale, non è più necessario ricorrere al contratto assistito, ma è sufficiente un’attestazione bilaterale;
- in tutte e tre le tipologie contrattuali è prevista una premialità per il conduttore che presta garanzie di importo pari ad almeno 12 mensilità.
Con riferimento alla parte che regola i contratti per studenti, è stato chiarito:
- quali siano le istituzioni formative che danno diritto ai propri iscritti fuori sede di stipulare un contratto per studenti;
- la particolarità prevista per gli studenti Erasmus e altri visiting students;
- che, dopo il primo rinnovo, il contratto per studenti non può essere ulteriormente prorogato;
- quale procedura seguire per l’avvicendamento di studenti nel medesimo contratto.
Una delle novità più importanti è l’introduzione di una premialità per i locatori che intendano stabilizzare le esigenze alloggiative degli studenti, stipulando un contratto “lungo” da 2 anni + 2 fino a 3 anni + 3, quale alternativa alle locazioni turistiche brevi.
Fiore all’occhiello della riformulazione delle regole dei contratti per studenti è stato il gradimento e l’adesione da parte di DiSCo, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, che è istituzionalmente uno dei possibili conduttori di questo tipo di contratti.
Canone concordato Comune di Roma – Accordo Territoriale
Il nuovo testo è consultabile sul link del Comune di Roma:
QC20230097987-ACCORDO_TERRITORIALE_DI_ROMA_DEL_7_AGOSTO_2023_SIGNED.PDF
Rilascio asseverazione del contratto di locazione a canone concordato
Offriamo un servizio completo di asseverazione dei contratti di locazione a canone concordato, pensato per ottimizzare i rendimenti degli immobili nel Comune di Roma e Provincia.
Ci occupiamo di predisposizione, calcolo del canone, registrazione e asseverazione, garantendo ai clienti la possibilità di accedere all’aliquota ridotta della cedolare secca al 10% e a tutti i benefici fiscali previsti.
Assistenza e procedure possono essere svolte anche interamente online.
| Attestazione e calcolo Canone Concordato | € 100 |
| Attestazione e calcolo contratti successivi nell’anno | € 50 |
| Attestazione, calcolo e registrazione telematica | € 150 |
| Attestazione, calcolo e registrazione contratti successivi | € 100 |
| Registrazione telematica in Agenzia Entrate | € 50 |
| Attestazione e calcolo Canone Concordato – redazione e registrazione contratto completo | € 180 |
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APE – Attestato di prestazione energetica
Il certificato APE, acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, è un documento obbligatorio per poter avviare procedure di vendita o di affitto degli immobili. L’attestato fornisce informazioni sul rendimento energetico della struttura, in base alla quantità di energia che viene consumata dall’unità abitativa viene classificato in base ad una scala che va con valori che vanno dalla G, la meno efficiente, fino ad arrivare alla classe A4, quella che invece è la più performante.
Il certificato APE è l’obbligatorio nei seguenti casi:
- Le procedure di acquisto o di affitto di un immobile;
- La necessità di stipulare contratti di locazione;
- Il trasferimento di un immobile a titolo gratuito;
- La pubblicazione di annunci per vendita di un immobile;
- La possibilità di vendere edifici di nuova costruzione;
- Per procedere con lavori di ristrutturazione che vedono modificato oltre un quarto della superficie;
- Per accedere ad interventi di riqualificazione energetica usufruendo delle agevolazioni fiscali.
Chi lo rilascia e come si richiede?
Per avere il certificato APE è necessario rivolgersi ad un Professionista competente: il certificatore energetico. I tecnici devono specializzati e accreditati dalle Regioni e possono essere geometri, ingegneri o anche architetti che hanno superato uno specifico esame di abilitazione. Una volta richiesto l’Attestato di Prestazione Energetica il tecnico valuta le caratteristiche strutturali dell’immobile attraverso specifici parametri tra cui:
- qualità degli infissi;
- efficienza energetica legata ai consumi e agli impianti di riscaldamento, quindi anche il tipo di caldaia utilizzata;
- esistenza o meno di impianti di autoproduzione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili;
- salubrità degli ambienti interni.
Quali sono i Documenti necessari:
il libretto d’impianto, la planimetria e in generale l’intera documentazione catastale. Questa documentazione, infatti, permette di eseguire una valutazione più accurata e riporta alcune informazioni decisive per una migliore elaborazione da parte del software che esegue la certificazione.
La validità del certificato APE è pari a dieci anni e i tempi di rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica variano da pochi giorni a poche settimane.
Quando è obbligatorio aggiornare l’APE?
Secondo l’articolo 6 del DLgs 192/2005, la certificazione energetica deve essere aggiornata “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”:
- sostituzione del portone di ingresso;
- posa del cappotto termico o dell’isolamento interno o in intercapedine;
- sostituzione degli infissi o installazione di schermature solari;
- ristrutturazione o posa dell’isolante sul tetto;
- rifacimento o nuova realizzazione del vespaio;
- installazione di nuova caldaia a condensazione, a pellet o altri combustibili;
- installazione delle termovalvole sui radiatori;
- installazione di un cronotermostato;
- installazione di una nuova pompa di calore;
- installazione di nuovi termosifoni o termoconvettori;
- nuovo boiler (scaldacqua);
- installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico;
- installazione o sostituzione della ventilazione meccanica controllata VMC
Analisi conto assicurativo : Sistema Retributivo, Misto e Contributivo
Il 31 Dicembre 1995 è il crocevia del sistema pensionistico in Italia.
Avere contributi versati prima e/o dopo questa data vuol dire appartenere a un sistema di calcolo o ad un altro. La coesistenza di questi diversi sistemi di calcolo pensionistico (retributivo, contributivo e misto) solleva moltissimi interrogativi su quale sistema sia più vantaggioso e quali siano le regole applicabili.
Introduzione alla pensione retributiva, mista e contributiva
La pensione retributiva e mista basano il sistema di calcolo sulla media delle retribuzioni percepite e sulle settimane contributive. La pensione contributiva sviluppa il calcolo sui contributi effettivamente versati e rivalutati annualmente. La scelta tra i due sistemi dipende da vari fattori, come la data di inizio dell’attività lavorativa, il numero di anni di contributi versati e la decorrenza della pensione.
Chi appartiene al sistema retributivo
Il sistema retributivo è applicabile a chi ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Il calcolo della pensione si basa sulle retribuzioni degli ultimi o migliori anni di lavoro.
Chi appartiene al sistema contributivo
Appartengono al sistema contributivo coloro che hanno il primo versamento previdenziale dopo il 1 Gennaio 1996. L’importo della pensione viene calcolato sulla base dei contributi accumulati nel corso della vita lavorativa, definito montante contributivo.
Chi appartiene al sistema misto
Coloro che hanno versato contributi sia prima che dopo il 1996 appartengono a un sistema di calcolo misto che combina gli elementi dei due metodi precedenti. Questo sistema garantisce una transizione graduale verso il calcolo interamente contributivo, preservando parzialmente i benefici del sistema retributivo per i contributi versati fino al 31 dicembre 1995.
Analisi del conto assicurativo per la scelta della pensione retributiva, mista o contributiva
Appartenere ad un sistema di calcolo piuttosto che ad un altro vuol dire anche dovere sottostare a determinate e differenti regole.
Questi dettami possono essere più o meno favorevoli sia per l’effetto del calcolo della pensione che si andrà a percepire sia per i risvolti giuridici.
Basti pensare ad esempio ad istituti quali l’integrazione al trattamento minimo, l’applicazione del massimale contributivo o all’importo soglia delle pensioni di vecchiaia o anticipate del sistema contributivo.
La scelta tra i sistemi di calcolo pensionistico dipende da una serie di fattori personali e contributivi, che non può essere assolutamente generalizzata e va affrontata in modo serio ed analitico.
Dimissioni – Licenziamento e TFR dei Lavoratori Domestici
Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore domestico o del datore di lavoro. Nel primo caso si parla di dimissioni, mentre nel secondo caso di licenziamento. In entrambi i casi è necessario fornire regolare preavviso alla controparte.
Chi deve fare la comunicazione all’INPS per il lavoro domestico?
Il servizio di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro è a carico dei datori di lavoro.
A partire dal 29 gennaio 2009, tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’INPS entro cinque giorni dall’evento.
Come funziona
Decorrenza e durata
I tempi di preavviso, per licenziamento o dimissioni, variano in base all’impegno settimanale e all’anzianità acquisita dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro.
Se il rapporto di lavoro è superiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 15 giorni di calendario, se il lavoratore ha acquisito un’anzianità di servizio inferiore a cinque anni presso lo stesso datore di lavoro; sarà invece di 30 giorni di calendario, nel caso in cui l’anzianità di servizio superi i cinque anni presso lo stesso datore di lavoro.
Se il rapporto di lavoro è pari o inferiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 8 giorni di calendario fino a due anni di anzianità, oppure di 15 giorni di calendario oltre i due anni di anzianità.
Per i lavoratori che usufruiscono con la famiglia di un alloggio, il preavviso dovrà essere di 30 giorni fino a un anno di anzianità e di 60 giorni oltre un anno di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
Quanto spetta
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro, è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni, invece, al lavoratore che non effettua la comunicazione nel periodo di preavviso viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.
Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò vale anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.
Cosa bisogna considerare per il conteggio del TFR?
Per calcolare le somme di liquidazione dovute a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Bonus Colf e Badanti 2024
Il bonus colf e badanti 2024 è stato introdotto con il decreto legge 2 Marzo 2024, n.19 in vigore dal 2 marzo 2024 e riguarda l’esonero dal pagamento di Contributi INPS per i Datori di Lavoro che assumono una badante che svolge l’assistenza ad una persona con età di almeno 80 anni.
Quanto è L’ammontare dell’esonero Contributivo e come fare per ottenerlo?
L’esonero contributivo è di un importo massimo di € 3.000,00 e lo possono attenere i datori di lavoro domestici che assumono una badante a tempo indeterminato oppure intendono trasformare un rapporto di lavoro a tempo determinato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1 aprile 2024 fino al 31 dicembre 2025. Lo Sgravio massimo annuo è di € 3.000,00 e va parametrato ad i singoli trimestri, significa che in ciascun trimestre l’importo massimo dello sgravio contributivo può essere di €750,00.
Quali sono i requisiti per accedere al bonus Colf e Badanti ?
Per accedere a questo tipo di bonus bisogna avere tutti i seguenti requisiti :
- Datore di Lavoro con almeno 80 anni;
- Datore di lavoro deve avere già riconosciuto l’invalidità civile;
- Datore di lavoro deve percepire già l’indennità di accompagnamento;
- Datore di lavoro deve avere un ISEE per prestazioni agevolate di tipo socio sanitario non superiore a € 6.000,00 ;
In quali casi non spetta il bonus ?
L’esonero contributivo non spetta nel caso in cui tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistenza a persone anziane da meno di 6 mesi , o nel caso di assunzione di parenti o affini a meno che il rapporto abbia come oggetto lo svolgimento delle mansioni di cuiall’art.1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del D.P.R 31 dicembre 1971, n.140.











