Riduzione del canone di locazione: senza data certa l'accordo non vale per il Fisco

La Cassazione: la semplice scrittura privata non basta se manca la registrazione o una data certa

La Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande interesse per proprietari e inquilini: la riduzione del canone di locazione concordata con una semplice scrittura privata non autenticata non è opponibile all'Agenzia delle Entrate dalla data indicata nel documento, ma solo dalla sua registrazione, salvo che sia possibile dimostrare con elementi oggettivi una data certa anteriore.

Si tratta di un chiarimento importante per chi modifica il contratto di locazione durante il rapporto, soprattutto quando la riduzione del canone viene concordata per difficoltà economiche dell'inquilino o per altre esigenze sopravvenute.

Quando la riduzione del canone è valida nei confronti del Fisco

Secondo la Cassazione, una scrittura privata sottoscritta da locatore e conduttore, se non autenticata, non è sufficiente a dimostrare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che la riduzione del canone abbia effetto dalla data riportata nel documento.

Per essere opponibile al Fisco è necessario che:

  • l'accordo venga registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • oppure il contribuente dimostri che la scrittura esisteva già in una determinata data attraverso prove certe, oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti.

Le prove che non sono sufficienti

La Suprema Corte ha precisato che non costituiscono prova della data certa:

  • il comportamento tenuto da locatore e inquilino;
  • i bonifici o gli estratti conto che dimostrano il pagamento di un canone inferiore;
  • qualsiasi elemento che dipenda esclusivamente dalla volontà delle parti.

Questi elementi possono dimostrare che il canone è stato effettivamente ridotto nella pratica, ma non sono sufficienti a rendere opponibile l'accordo all'Agenzia delle Entrate con effetto retroattivo.

Perché la registrazione è fondamentale

La registrazione dell'accordo di riduzione del canone attribuisce certezza giuridica alla modifica contrattuale e tutela entrambe le parti anche sotto il profilo fiscale.

In assenza di registrazione, il rischio è che l'Agenzia delle Entrate continui a considerare dovuto il canone originariamente previsto dal contratto, con possibili conseguenze in termini di tassazione dei redditi da locazione.

Cosa devono fare proprietari e inquilini

Quando si decide di ridurre il canone di affitto è consigliabile:

  • redigere un accordo scritto;
  • registrarlo tempestivamente presso l'Agenzia delle Entrate;
  • conservare tutta la documentazione relativa alla modifica del contratto.

Questa procedura consente di evitare contestazioni future e garantisce la piena efficacia dell'accordo anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il ruolo di Iunioncasa

Iunioncasa assiste proprietari e inquilini nella gestione dei contratti di locazione, nella predisposizione degli accordi di riduzione del canone e negli adempimenti fiscali connessi, offrendo supporto per evitare errori che potrebbero comportare contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Affidarsi a professionisti del settore significa tutelare i propri diritti e garantire che ogni modifica contrattuale sia correttamente formalizzata e pienamente efficace anche sotto il profilo tributario.

Hai bisogno di assistenza per modificare un contratto di locazione o registrare un accordo di riduzione del canone? Contatta Iunioncasa per una consulenza specializzata.


Affitti a Roma: il canone concordato guida il mercato

Affitti a Roma, il mercato cambia: crescono i contratti a canone concordato e le nuove esigenze abitative. L'analisi di UNIONCASA Roma San Giovanni

 

ROMA – Il mercato delle locazioni nella Capitale sta vivendo una fase di profonda evoluzione. Aumentano i contratti a canone concordato, crescono le locazioni transitorie e cambiano le esigenze abitative di studenti, lavoratori fuori sede, giovani coppie e famiglie. Una trasformazione che riflette i nuovi stili di vita e la maggiore mobilità della società, ma che richiede anche strumenti adeguati per garantire un mercato sempre più equilibrato.

Secondo UNIONCASA Roma San Giovanni, Roma rappresenta oggi uno dei principali punti di osservazione dell'evoluzione del mercato immobiliare italiano, dove nuove forme contrattuali stanno progressivamente affiancando il tradizionale contratto di locazione di lunga durata.

Il canone concordato si conferma una scelta vincente

Tra le formule più apprezzate continua a distinguersi il contratto a canone concordato, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante.

Per UNIONCASA Roma San Giovanni, il successo di questa tipologia contrattuale è legato alla capacità di coniugare le esigenze di entrambe le parti: da un lato offre ai proprietari importanti agevolazioni fiscali, dall'altro consente agli inquilini di accedere ad abitazioni con canoni più sostenibili rispetto ai valori di mercato.

Una soluzione che sta contribuendo a rendere il mercato più stabile e trasparente, favorendo rapporti equilibrati tra locatori e conduttori.

Crescono le locazioni flessibili

Parallelamente aumenta anche il ricorso alle locazioni transitorie, sempre più richieste da studenti universitari, professionisti, lavoratori trasferiti temporaneamente e cittadini che necessitano di una sistemazione per periodi limitati.

Secondo UNIONCASA Roma San Giovanni, questa evoluzione dimostra come il mercato immobiliare stia diventando sempre più dinamico e capace di adattarsi ai cambiamenti sociali e professionali degli ultimi anni.

Le sfide da affrontare

Accanto ai segnali positivi, restano alcune criticità che meritano attenzione.

La domanda di abitazioni continua infatti a essere molto elevata, mentre l'offerta fatica ancora a crescere con la stessa rapidità. A incidere sono diversi fattori, tra cui la pressione fiscale, l'incertezza normativa e i tempi delle procedure giudiziarie nei casi di morosità, elementi che talvolta inducono i proprietari a rinviare la scelta di mettere il proprio immobile sul mercato.

Secondo UNIONCASA Roma San Giovanni, affrontare queste problematiche significa creare un contesto più favorevole agli investimenti e aumentare il numero di abitazioni disponibili, con benefici per l'intero mercato.

Roberto Cirulli: "Il confronto è la strada per un mercato più equilibrato"

Il Dott. Roberto Cirulli, Presidente di UNIONCASA Roma San Giovanni, evidenzia come il momento attuale rappresenti anche un'opportunità di crescita.

"Il mercato delle locazioni sta cambiando rapidamente e questo cambiamento deve essere accompagnato da regole chiare, strumenti moderni e maggiore collaborazione tra istituzioni, proprietari e inquilini. Il crescente utilizzo del canone concordato dimostra che è possibile trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e tutela della proprietà. Occorre continuare su questa strada, incentivando i proprietari a mettere sul mercato nuovi immobili e offrendo, al tempo stesso, maggiori garanzie a chi cerca una casa. Solo attraverso un sistema più efficiente e trasparente sarà possibile rispondere alla crescente domanda abitativa della Capitale."

Il ruolo di UNIONCASA Roma San Giovanni

UNIONCASA Roma San Giovanni rinnova il proprio impegno nel fornire assistenza qualificata ai proprietari e agli inquilini, promuovendo una corretta informazione sulle diverse tipologie contrattuali e favorendo soluzioni che valorizzino il patrimonio immobiliare.

L'associazione ritiene che il futuro del mercato delle locazioni passi attraverso un equilibrio tra tutela della proprietà, accessibilità degli affitti e collaborazione tra tutti gli operatori del settore, affinché Roma possa disporre di un mercato sempre più moderno, dinamico e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini.


Assistenza contratti a canone concordato

Assistenza contratti a canone concordato

Il contratto a canone concordato (L. 431/98) agevola sia gli inquilini che i proprietari, offrendo prezzi calmierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazioni fiscali, come cedolare secca al 10%, riduzione dell’IMU, della base imponibile IRPEF e dell’imposta di registro.

Il canone concordato viene determinato e aggiornato periodicamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo Territoriale tra le associazioni degli inquilini e le associazioni dei proprietari immobiliari, che fissano i valori dei canoni in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.

È necessaria la certificazione da parte di un’associazione di categoria firmataria dell’Accordo Territoriale, che attesti che il contenuto del contratto sia conforme a quanto previsto dall’accordo.

Il contratto a canone concordato rappresenta una soluzione vantaggiosa per affittare casa in modo sicuro e trasparente, permettendo ai proprietari di ottenere importanti agevolazioni fiscali e agli inquilini di accedere ad affitti calmierati stabiliti dagli Accordi Territoriali.

Tipologie di contratti a canone concordato

Il tipo di contratto e la durata del canone concordato vengono specificati dalla normativa:

  • Contratto agevolato con durata 3 anni + 2;
  • Affitto transitorio con durata fino a 18 mesi;
  • Contratto studenti universitari con durata 6-36 mesi.

L’applicazione del canone concordato garantisce i seguenti benefici fiscali:

  • Cedolare secca ridotta dal 21% al 10%;
  • Sconto IMU di almeno il 25%;
  • Nessuna imposta di registrazione e/o chiusura;
  • Nessun bollo.
Previsione legislativa art. 2, comma 3, L. n. 431/1998
Normativa di riferimento art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e Decreto Ministeriale 16/1/2017
Modello di contratto tipizzato dalla legge, v. allegato A Decreto Ministeriale 16/1/2017
Applicabilità per esigenze abitative tipiche
Canone concordabile dalle parti all’interno di fasce di oscillazione minime e massime fissate dagli Accordi Territoriali
Durata del contratto non può essere inferiore a 3 anni, con facoltà di proroga di ulteriori 2 anni, salvo disdetta del locatore con preavviso di almeno 6 mesi
Oneri accessori v. ripartizione indicata nella tabella di cui al Decreto Ministeriale 16/1/2017, Allegato D
Stipulabili in tutti i Comuni del territorio italiano
Agevolazioni fiscali riduzione della base imponibile per IRPEF e imposta di registro
Regime fiscale il locatore può optare per il regime della cedolare secca se ricorrono i presupposti; diversamente si applica il regime ordinario
Allegati obbligatori A.P.E. – Attestazione di prestazione energetica dell’immobile


Pratiche Edilizie – Roma San Giovanni

Quando si decide di ristrutturare un immobile, vendere o acquistare una casa, può essere necessario predisporre delle pratiche edilizie a Roma.

La ristrutturazione è infatti soggetta a diversi vincoli e le normative cambiano costantemente. Durante la compravendita di un immobile è invece necessario garantire la piena conformità urbanistica dell’immobile.

Le pratiche edilizie a Roma sono i documenti necessari per realizzare interventi di costruzione, demolizione o modifica di un immobile nel Comune della Capitale.

Gli elementi delle pratiche edilizie a Roma

Le pratiche edilizie sono necessarie per avviare i lavori di ristrutturazione.

Le principali pratiche edilizie sono:

  • il permesso di costruire, che sostituisce la licenza edilizia e la concessione edilizia;
  • la segnalazione certificata di inizio attività, che sostituisce la denuncia di inizio attività;
  • la comunicazione di inizio lavori.

Gli step da seguire per ricevere l’approvazione dei lavori sono:

  • realizzare delle indagini urbanistiche per verificare l’area oggetto dell’intervento;
  • valutare la fattibilità dell’intervento in relazione alla normativa edilizia locale;
  • realizzare analisi tecniche tramite asseverazioni, al fine di ottenere l’autorizzazione per procedere con i lavori.

Per realizzare le pratiche edilizie è necessario avvalersi di tecnici abilitati.

Un tecnico abilitato può fornire il supporto necessario per realizzare interventi senza rischiare errori nella progettazione.

I documenti variano da intervento a intervento e consultare un tecnico abilitato permette di conoscere quelli strettamente necessari alla realizzazione dei lavori.

Quali sono le tipologie di manutenzione per un immobile

Manutenzione ordinaria

Alcuni interventi di ristrutturazione non necessitano di una pratica edilizia specifica. Queste opere vengono definite interventi di edilizia libera.

Le opere di edilizia libera devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore.

È sempre consigliato affidarsi a un professionista anche per questo genere di interventi.

Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria coinvolgono parti strutturali degli edifici, non modificano la volumetria e non comportano modifiche rilevanti alla destinazione d’uso.

Le pratiche possono essere onerose o non onerose.

La CILA è una comunicazione asseverata da un tecnico, riguardante interventi di ristrutturazione di edilizia libera per i quali è necessario inviare una comunicazione al Comune.

Gli interventi che possono richiedere la CILA sono, ad esempio:

  • riordino degli spazi interni dell’abitazione;
  • demolizione o costruzione di pareti interne non portanti;
  • ristrutturazione del bagno;
  • rifacimento di un impianto;
  • frazionamento delle unità immobiliari.

La SCIA riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e varianti al permesso di costruire.

Nel caso di mancato invio della CILA o della SCIA, è prevista una sanzione.


Relazione e planimetria idoneità alloggiativa

Cos’è l’idoneità alloggiativa?

Il certificato di idoneità alloggiativa è il documento che attesta il numero massimo di persone che possono vivere in un’abitazione, in base alla superficie dell’alloggio e ai parametri indicati dalla normativa vigente.

A cosa serve?

Tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti devono dotarsi dell’attestazione di idoneità alloggiativa al fine di ottenere:

  • Il ricongiungimento familiare
  • La coesione familiare
  • Il permesso di soggiorno UE
  • Il nulla osta al lavoro
  • Il rinnovo del permesso di soggiorno
  • Il nulla osta per l’ingresso per lavoro autonomo

Dove va richiesta?

L’attestazione va richiesta al proprio Comune di residenza, recandosi presso l’Ufficio Tecnico del Comune provvisti dei documenti richiesti, oppure tramite il sistema telematico che permette di richiedere il certificato direttamente online.

Quali documenti servono?

  • Copia del documento di riconoscimento del richiedente, carta di identità o passaporto;
  • Documento del proprietario o conduttore dell’alloggio;
  • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, oppure permesso scaduto con ricevuta di rinnovo o conversione;
  • Copia dell’atto di locazione, comodato d’uso o proprietà dell’alloggio. Se si è ospiti di qualcuno, è necessaria la dichiarazione di ospitalità;
  • Visura catastale non più vecchia di tre mesi;
  • Planimetria di idoneità alloggiativa;
  • Relazione tecnica asseverata.

Come ottenere la planimetria e la relazione tecnica asseverata?

La planimetria di idoneità alloggiativa dello stato attuale dei luoghi dell’alloggio, in scala non inferiore a 1:100, viene asseverata da un tecnico abilitato, timbrata e firmata in originale.

Nella planimetria vengono indicate le destinazioni d’uso dei singoli ambienti, le relative superfici utili e la superficie utile netta complessiva dell’unità immobiliare. Devono inoltre essere indicati i dati relativi alla proprietà, l’ubicazione e gli identificativi.

La relazione tecnica asseverata viene redatta sempre da un tecnico abilitato, che deve dichiarare che lo stato attuale è conforme alla planimetria catastale e all’ultimo progetto.

Il professionista deve quindi effettuare un sopralluogo per verificare, oltre alla conformità catastale e urbanistica dello stato dei luoghi, anche i requisiti di abitabilità dell’alloggio.

L’immobile deve rispettare determinati parametri e avere specifiche caratteristiche, come indicato nel D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali adibiti ad abitazione e precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi.


La Busta Paga nel lavoro Domestico è Obbligatoria?

Il Contratto Collettivo Colf e Badanti sancisce l’obbligo per il datore di lavoro domestico di consegnare la busta paga e nello specifico:

Art. 34 – Retribuzione e prospetto paga

  • ll datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
  • La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
  1. a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 35, comprensiva per i livelli D) e D super) di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
  2. b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 37;
  3. c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
  4. d) eventuale superminimo.

 

Per elaborare una busta paga più completa, però, solitamente si indicano anche i seguenti elementi:

  1. dati anagrafici e codice fiscale del datore e del collaboratore domestico;
  2. luogo di lavoro e mese di riferimento;
  3. ore settimanali contrattuali standard (ossia la percentuale di part time) e ore realmente lavorate (possono esserci delle variazioni di presenze con straordinari, assenze, malattia, festività ecc..);
  4. livello e tipologia del contratto (determinato o indeterminato – convivente o non convivente);
  5. importo contributi collaboratore domestico (se trattenuti per la loro parte);
  6. dati progressivi di TFR, ferie e 13esima;
  7. importo lordo e netto.

Oltre alla busta paga del Collaboratore Domestico va redatta obbligatoriamente ogni anno anche la CU, ossia il Cud, da consegnare per la dichiarazione dei redditi. E’ molto semplice stampare la CU se si sono già calcolate le buste paga mensilmente perchè essa riporta tutti gli importi dei lordi pagati, dei contributi e del TFR.

Busta paga obbligatoria per Collaboratori domestici perchè conviene ?

Un buon cedolino paghe consente al datore di lavoro di mantenere con il proprio collaboratore domestico un rapporto preciso e puntuale dove elementi quali Ferie, Tredicesime e Trattamento di Fine Rapporto sono sempre oggetto di forti discussioni.

Molto spesso queste incomprensioni generano la nascita di Vertenze di Lavoro  non sempre facilmente risolvibili quando non si è mantenuto un rapporto più che limpido con il lavoratore.

In ogni caso si potrà sempre ricorrere ad un arbitrato attraverso la Conciliazioni in sede Sindacale, ma anche in questo caso sarà sicuramente meglio affrontarla con i relativi cedolini paghe mensili.

E una busta paga per Colf, Badante e Babysitter  fatta in modo adeguato sarà sicuramente di utile e vantaggioso.


Cedolare Secca : regime fiscale sulla Tassazione degli affitti

La cedolare secca è un regime fiscale alternativo a quello ordinario da poter applicare sui redditi da locazione. Di seguito vi daremo una spiegazione di come funziona e quali vantaggi porta la sua adozione.

Avere un immobile in cui non si abita, per i proprietari può essere un vantaggio perché è possibile affittarlo e ottenere un’entrata fissa mensile.

Nel momento in cui si stipula un contratto, il locatore può scegliere il regime fiscale da adottare. Accanto a quello ordinario composto da imposta di registro, marche da bollo, addizionali e Irpef, c’è quello della cedolare secca, che sostituisce tutte queste imposte.

Ma come funziona e in cosa consiste la cedolare secca?

Quando utilizzare la cedolare secca e chi ne ha diritto?

Il regime fiscale alternativo può essere utilizzato dal proprietario o da chi ne ha l’usufrutto, solo su immobili che non sono destinati ad attività imprenditoriali.

Questo vuol dire che il contratto con cedolare secca deve essere rivolto a persone fisiche e non alle imprese, perché l’immobile deve essere destinato ad uso abitativo.

Inoltre, l’edificio deve rientrare nelle categorie che vanno dalla A/1 alla A/11, tranne l’A/10 che riguarda gli uffici e gli studi privati. Il regime vale anche per le pertinenze dell’abitazione, come box, cantine e posti auto, solo se menzionate nel contratto.

La decisione di applicare la cedolare secca va comunicata al momento della registrazione del contratto e, in caso di proroga, deve essere riconfermata anche all’Agenzia delle Entrate.

La cedolare secca può essere scelta anche successivamente alla stipula del contratto, ma in questo caso non si avranno rimborsi delle imposte già versate.

Chi sceglie questo tipo di regime deve sapere che il canone d’affitto sarà fisso e non verrà interessato da alcun adeguamento, compreso quello Istat.

Come si calcola la cedolare secca?

La cedolare secca si calcola sempre sul 100% del canone annuale, ma la tassazione rimane comunque inferiore rispetto a quella ordinaria.

Le aliquote da applicare sono le seguenti:

  • 10% sui contratti di locazione a canone concordato con durata ordinaria 3+2, sui contratti a canone concordato per studenti universitari e sui contratti transitori;
  • 21% quando la casa è affittata con un contratto a canone libero.

Come versare la cedolare secca?

Per versare i contributi della cedolare secca ci sono due modalità:

  • Acconto: nel primo anno non si deve versare nulla perché non sussiste un periodo precedente su cui far valere l’imponibile. Successivamente, la cedolare secca corrisponde al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente;
  • Saldo: il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%.

Per effettuare il versamento occorre utilizzare il modello F24, optando per una delle seguenti modalità:

  • Unica soluzione: entro il 30 novembre, se l’importo da pagare è inferiore a 257,20 euro;
  • Rate: se l’importo supera i 257,20 euro, il versamento può avvenire in due rate: la prima pari al 40% dell’acconto dovuto entro il 30 giugno e il restante 60% entro il 30 novembre.

Canone concordato Comune di Roma – Accordo Territoriale

Confabitare, Unioncasa e Assocasa (CUA) hanno rinnovato l’Accordo Territoriale di Roma per le locazioni a canone concordato, con l’obiettivo di fornire maggiore chiarezza sulle locazioni di questo tipo.

Molte sono le novità del nuovo accordo, che si applica ai contratti sottoscritti dal 4 settembre 2023.

Il nuovo Accordo “CUA” ha assunto, presso il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma, il Prot. QC/2023/84927 del 7/8/2023.

Accordo territoriale canone concordato Roma: le novità

Diverse le novità introdotte nel rinnovo dell’Accordo Territoriale del canone concordato:

  • i parametri di scoring sono stati ridotti a 30 e sono stati eliminati i parametri premium;
  • è stato leggermente rimodulato il criterio di posizionamento all’interno della Fascia C;
  • sono state stabilizzate e aggiornate le fattispecie di transitorietà speciali introdotte nel 2020 per effetto del Covid, di regola non applicabili ma attivabili in caso di Stato di Emergenza Nazionale;
  • non è più necessario, nel caso di alloggi completamente arredati, inviare all’Organizzazione l’inventario ai fini dell’attestazione;
  • nei casi particolari per i quali è previsto un supporto bilaterale, non è più necessario ricorrere al contratto assistito, ma è sufficiente un’attestazione bilaterale;
  • in tutte e tre le tipologie contrattuali è prevista una premialità per il conduttore che presta garanzie di importo pari ad almeno 12 mensilità.

Con riferimento alla parte che regola i contratti per studenti, è stato chiarito:

  • quali siano le istituzioni formative che danno diritto ai propri iscritti fuori sede di stipulare un contratto per studenti;
  • la particolarità prevista per gli studenti Erasmus e altri visiting students;
  • che, dopo il primo rinnovo, il contratto per studenti non può essere ulteriormente prorogato;
  • quale procedura seguire per l’avvicendamento di studenti nel medesimo contratto.

Una delle novità più importanti è l’introduzione di una premialità per i locatori che intendano stabilizzare le esigenze alloggiative degli studenti, stipulando un contratto “lungo” da 2 anni + 2 fino a 3 anni + 3, quale alternativa alle locazioni turistiche brevi.

Fiore all’occhiello della riformulazione delle regole dei contratti per studenti è stato il gradimento e l’adesione da parte di DiSCo, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, che è istituzionalmente uno dei possibili conduttori di questo tipo di contratti.

Canone concordato Comune di Roma – Accordo Territoriale

Il nuovo testo è consultabile sul link del Comune di Roma:

QC20230097987-ACCORDO_TERRITORIALE_DI_ROMA_DEL_7_AGOSTO_2023_SIGNED.PDF

 

Rilascio asseverazione del contratto di locazione a canone concordato

Offriamo un servizio completo di asseverazione dei contratti di locazione a canone concordato, pensato per ottimizzare i rendimenti degli immobili nel Comune di Roma e Provincia.

Ci occupiamo di predisposizione, calcolo del canone, registrazione e asseverazione, garantendo ai clienti la possibilità di accedere all’aliquota ridotta della cedolare secca al 10% e a tutti i benefici fiscali previsti.

Assistenza e procedure possono essere svolte anche interamente online.

Attestazione e calcolo Canone Concordato € 100
Attestazione e calcolo contratti successivi nell’anno € 50
Attestazione, calcolo e registrazione telematica € 150
Attestazione, calcolo e registrazione contratti successivi € 100
Registrazione telematica in Agenzia Entrate € 50
Attestazione e calcolo Canone Concordato – redazione e registrazione contratto completo € 180

Affidati a professionisti del settore e ottimizza la tua proprietà in totale sicurezza.


APE – Attestato di prestazione energetica

Il certificato APE, acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, è un documento obbligatorio per poter avviare procedure di vendita o di affitto degli immobili. L’attestato fornisce informazioni sul rendimento energetico della struttura, in base alla quantità di energia che viene consumata dall’unità abitativa viene classificato in base ad una scala che va con valori che vanno dalla G, la meno efficiente, fino ad arrivare alla classe A4, quella che invece è la più performante.

Il certificato APE è l’obbligatorio nei seguenti casi:

  • Le procedure di acquisto o di affitto di un immobile;
  • La necessità di stipulare contratti di locazione;
  • Il trasferimento di un immobile a titolo gratuito;
  • La pubblicazione di annunci per vendita di un immobile;
  • La possibilità di vendere edifici di nuova costruzione;
  • Per procedere con lavori di ristrutturazione che vedono modificato oltre un quarto della superficie;
  • Per accedere ad interventi di riqualificazione energetica usufruendo delle agevolazioni fiscali.

Chi lo rilascia e come si richiede?

Per avere il certificato APE è necessario rivolgersi ad un Professionista competente: il certificatore energetico. I tecnici devono specializzati e accreditati dalle Regioni e possono essere geometri, ingegneri o anche architetti che hanno superato uno specifico esame di abilitazione. Una volta richiesto l’Attestato di Prestazione Energetica il tecnico valuta le  caratteristiche strutturali dell’immobile attraverso specifici parametri tra cui:

  • qualità degli infissi;
  • efficienza energetica legata ai consumi e agli impianti di riscaldamento, quindi anche il tipo di caldaia utilizzata;
  • esistenza o meno di impianti di autoproduzione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • salubrità degli ambienti interni.

Quali sono i Documenti necessari:

il libretto d’impianto, la planimetria e in generale l’intera documentazione catastale. Questa documentazione, infatti, permette di eseguire una valutazione più accurata e riporta alcune informazioni decisive per una migliore elaborazione da parte del software che esegue la certificazione.

La validità del certificato APE è pari a dieci anni e i tempi di rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica variano da pochi giorni a poche settimane.

Quando è obbligatorio aggiornare l’APE?

Secondo l’articolo 6 del DLgs 192/2005, la certificazione energetica deve essere aggiornata “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”:

  • sostituzione del portone di ingresso;
  • posa del cappotto termico o dell’isolamento interno o in intercapedine;
  • sostituzione degli infissi o installazione di schermature solari;
  • ristrutturazione o posa dell’isolante sul tetto;
  • rifacimento o nuova realizzazione del vespaio;
  • installazione di nuova caldaia a condensazione, a pellet o altri combustibili;
  • installazione delle termovalvole sui radiatori;
  • installazione di un cronotermostato;
  • installazione di una nuova pompa di calore;
  • installazione di nuovi termosifoni o termoconvettori;
  • nuovo boiler (scaldacqua);
  • installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico;
  • installazione o sostituzione della ventilazione meccanica controllata VMC