Cedolare Secca quando l’inquilino è un’Impresa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12395 depositata il 7 maggio 2024, ha sancito la possibilità di applicare la cedolare secca anche quando l’inquilino è una società o un’impresa che affitta una casa per i propri dipendenti, clienti o fornitori.

La Suprema Corte ha precisato che l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte e che le circolari o risoluzioni ministeriali non costituiscono fonte di diritto.

Cedolare secca quando l’inquilino è un’impresa

Alla luce dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, molti proprietari che affittavano abitazioni a società avevano rinunciato all’applicazione della cedolare secca, preoccupati del rischio fiscale.

Ora, la pronuncia della Cassazione dovrebbe porre fine al contenzioso sorto negli ultimi anni tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, offrendo maggiore chiarezza a un settore finora caratterizzato da incertezza.

La sentenza apre la possibilità per i locatori di optare per la cedolare secca anche per i contratti già in corso, in corrispondenza delle nuove annualità contrattuali.


Gestione del Lavoro Domestico – CAF ROMA SAN GIOVANNI

Grazie a un giusto inquadramento contrattuale, puoi evitare sanzioni legate al lavoro nero, assicurare l’esatta erogazione della retribuzione e il pagamento dei contributi, prevenendo così vertenze per differenze retributive e contributive.

La corretta gestione permette di godere dei benefici fiscali come la deducibilità della contribuzione versata in favore del domestico e di semplificare gli adempimenti burocratici, come la tracciabilità della retribuzione e la consegna dei documenti essenziali per le dichiarazioni obbligatorie.

Agevolazioni fiscali

Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all’INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali.

I contributi obbligatori versati per le colf e per gli addetti all’assistenza possono essere dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno. Il datore di lavoro deve conservare le ricevute dei bollettini INPS. L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.

Per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.

Per usufruire dell’agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’assistente familiare.

Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro. La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’assistente familiare, e viceversa.

Licenziamento NASPI

Nel caso di licenziamento, è facilitato l’accesso alla NASPI, fornendo supporto durante tutte le fasi delicate della transizione lavorativa.

Perché farsi assistere nella gestione del lavoro domestico?

In sintesi, affidarsi alla nostra Associazione UNIONCASA ROMA SAN GIOVANNI significa ottemperare a tutti gli adempimenti previsti nel CCNL COLF E BADANTI, tutelando il datore di lavoro domestico e salvaguardando i diritti del lavoratore.


Registrazione di un contratto di Locazione a Roma San Giovanni

La registrazione di un contratto di locazione presso Unioncasa Roma San Giovanni è un’operazione semplice e conveniente e garantisce la tutela legale per entrambe le parti.

E’ obbligatorio registrare ogni tipo di contratto di locazione e affitto di beni immobili ?

A prescindere dal regime fiscale scelto, entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua entrata in vigore.

Tuttavia, se la durata del contratto è inferiore a 30 giorni nell’arco di un anno, la registrazione non è obbligatoria. Per effettuare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi alla nostra Associazione di categoria – proprietari immobiliari –  per i contratti di affitto, che fornisce assistenza nella registrazione dei contratti ad uso abitativo, libero, transitorio o concordato.

Unioncasa Roma San Giovanni  offre anche  supporto per la stipula di contratti a canone concordato essendo parte stipulante dell’ ACCORDO TERRITORIALE DI ROMA –  QC20230097987-ACCORDO_TERRITORIALE_DI_ROMA_DEL_7_AGOSTO_2023_SIGNED.PDF (comune.roma.it)

Certificazione APE

I nuovi contratti di locazione devono includere una clausola in cui il conduttore attesta di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardanti l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio.

Imposta di registro

L’imposta di registro relativa ai contratti di locazione ordinari equivale al 2% del canone annuo con un’imposta minima uguale a 67,00 euroL’imposta di bollo pari a 16,00 euro viene aggiunta all’imposta di registro.

Nel caso di contratti a canone concordato l’imposta del 2% si calcola sul 70% del canone annuo, viceversa quando si tratta di contratti ordinari, sia a canone libero che agevolato, entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto, locatore e conduttore dovranno corrispondere l’imposta di registro del 2% sul canone annuale.


Cosa posso fare in caso di mancato pagamento dei canoni di Locazione ?

Il procedimento per convalida di sfratto è applicabile non solo nell’ipotesi in cui si voglia ottenere il titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile prima della scadenza contrattuale, ma anche quando il diritto al rilascio sia attuale in seguito alla pronuncia giudiziale di risoluzione del rapporto contrattuale per morosità del conduttore.

L’art. 658, comma 1, c.p.c. stabilisce infatti che il locatore può intimare al conduttore lo sfratto anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Si tratta dunque di un’azione di natura costitutiva e di condanna, poiché il locatore può ottenere il provvedimento di rilascio, che implica la risoluzione del rapporto contrattuale, e il pagamento dei canoni scaduti secondo le forme del procedimento ingiuntivo.

A questo riguardo, si rammenta che l’art. 55 della L. n. 392/1978 prevede che la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri accessori può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio, se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal giudice.

Inoltre, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, se il pagamento non avviene in udienza, il giudice può assegnare un termine non superiore a novanta giorni, rinviando l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Se il mancato pagamento, protrattosi per non oltre due mesi, deriva dalle precarie condizioni economiche del conduttore insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi condizioni, la morosità può essere sanata per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, con termine fino a centoventi giorni.

Il provvedimento relativo alla concessione del termine di grazia ha la forma dell’ordinanza revocabile. Qualora, a seguito della concessione del termine di grazia, il pagamento non avvenga, il giudice dovrà emettere ordinanza di convalida (Cass. civ., n. 19772/2003).


Locazioni: criterio distintivo tra Attività Imprenditoriale e Occasionale?

Il riferimento normativo principale è contenuto nell’art. 2082 c.c., ai sensi del quale “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Si segnala che l’interpretazione del termine “professionalmente”, secondo una certa opinione dottrinale, non può esaurirsi nella semplice constatazione di un’attività economica esercitata in maniera continua (o sistematica) e non occasionale,

 

Quanto puo’ essere considerata un attivita’ imprenditoriale

L’attività può essere qualificata come imprenditoriale soltanto se chi la esercita miri ad ottenere dalla stessa un profitto personale. Invero, secondo altra dottrina, l’accento andrebbe posto su un dato obiettivo, per cui è lucrativa non tanto l’attività svolta a fini di lucro, quanto quella che è oggettivamente lucrativa, tenuto conto delle modalità stesse dell’azione imprenditoriale, qualunque sia lo scopo effettivo perseguito da chi la esercita; ne consegue, come affermato in giurisprudenza, che “è imprenditoriale quell’attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, che sia di per sé idonea a rimborsare i fattori della produzione impiegati mediante il corrispettivo di ciò che si produce o si scambia”

(Cass. civ., 14 giugno 1994, n. 5766).

 

In conclusione  “La nozione di imprenditore”, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro

(Cass. civ., 23 aprile 2004, n. 7725)


Quali sono le differenze tra Casa Vacanza e Locazione Turistica ?

Locazione breve uso turistico e casa vacanze

La differenza di base tra le due tipologie di alloggio consiste nella gestione: imprenditoriale nel caso della casa vacanze, più occasionale nel caso della locazione turistica o locazione breve.

Cos’è una casa vacanze?

Il c.d. Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) stabilisce, all’art. 53, che “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice civile in tema di locazione”. Il medesimo provvedimento rinvia poi, per l’inquadramento delle specifiche fattispecie contrattuali ed operative, alle disposizioni delle leggi regionali.

Pertanto, secondo la vigente normativa, la casa vacanze è, sul piano generale, un immobile arredato e gestito in forma imprenditoriale o meno, ceduto in locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Si segnala inoltre che spesso le leggi regionali sul turismo non contemplano la tipologia dell’“affitto breve” gestita in forma non imprenditoriale: in tal caso si farà riferimento alla disciplina civilistica contenuta negli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.

In linea generale, si considera:

  • gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di 3 o più case;
  • gestione non imprenditoriale l’attività esercitata dai privati che hanno la disponibilità di massimo tre unità abitative da concedere in locazione per brevi periodi e che non siano organizzati in forma di impresa.

In questo secondo caso, la regolamentazione del rapporto viene generalmente rimessa alla libera contrattazione tra le parti, ma il contratto deve rispettare il requisito della forma scritta. Per locazioni di durata complessiva inferiore a 30 giorni all’anno non vi è obbligo di registrazione.

La gestione non imprenditoriale va attestata mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso non occorre l’apertura della Partita IVA.


Cosa accade se il Venditore non rispetta il termine di consegna dell’immobile?

Il contratto preliminare è l’accordo tra due parti con cui una si impegna a vendere e l’altra ad acquistare un bene, normalmente un immobile. La proprietà però si trasferisce solo con il contratto definitivo.

Cosa succede se non vengono rispettati gli accordi del preliminare

Qualora il preliminare avente per oggetto la vendita di un immobile con contestuale versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria non sia seguito entro i termini concordati dalla stipula del contratto definitivo, la parte adempiente può agire in giudizio per chiedere:

  • la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) con richiesta del risarcimento del danno;
  • l’esecuzione forzata del contratto, con emissione di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.);
  • la risoluzione del contratto con trattenimento della caparra (art. 1385 c.c.).

Se invece è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Il legislatore ha predisposto forme di tutela nei confronti del compratore.

Dal punto di vista giurisprudenziale è stato sostenuto che:

“La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 c.c.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio.”

(Cass. n. 21838/2010; Cass. n. 23315/2007)

In conclusione, a fronte del grave inadempimento della parte venditrice, l’acquirente adempiente non solo ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, ma anche il diritto di ottenere dalla controparte la restituzione del doppio della caparra versata.

(App. L’Aquila, 29 giugno 2015, n. 859)


Sportello Cittadinanza Italiana

SPORTELLO CITTADINANZA ITALIANA è il servizio di UNIONCASA ROMA SAN GIOVANNI dedicato a tutti i cittadini stranieri che vogliano avviare le procedure per l’acquisizione della cittadinanza in Italia.

Il nostro servizio nasce dall’esperienza pluriennale dei nostri operatori, con l’obiettivo di rendere questo traguardo importante accessibile in modo semplice, chiaro e tutelato.

I cittadini di qualsiasi nazionalità saranno assistiti in ogni fase del processo:

Anche dopo l’invio della domanda, i nostri professioni del settore CAF continueranno ad essere un punto di riferimento, offrendo assistenza nella dichiarazione annuale dei redditi e supporto per ogni esigenza collegata.

Acquisizione della cittadinanza dell’Unione Europea.

L’ottenimento della cittadinanza italiana comporta l’acquisizione di tutti i diritti ed i doveri previsti per i cittadini italiani. La cittadinanza italiana comporta automaticamente l’acquisto della cittadinanza dell’Unione Europea.

I nostri consulenti esperti in Diritto dell’Immigrazione ti seguiranno nella consulenza, verifica e presentazione della documentazione e relativa domanda.

In seguito, durante il periodo di attesa e avanzamento della pratica resteremo  a vostra disposizione per la dichiarazione annuale dei redditi e tutte le pratiche che necessitano ai cittadini stranieri.

Cosa fare in caso di diniego della richiesta di cittadinanza?

Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per naturalizzazione è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per matrimonio è possibile presentare ricorso alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale del Tribunale  del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.

I nostri legali possono assistere il cittadino straniero in queste procedure.

Che cos’è il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?

Si tratta di un permesso di soggiorno che viene rilasciato al cittadino straniero, già residente ad altro titolo, per svolgere le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza (es. riconoscimento della cittadinanza per nascita in presenza di ascendenti cittadini italiani).


Cittadinanza Italiana requisiti reddituali

Qual è il limite di reddito necessario per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?

Il richiedente deve essere in possesso di un reddito personale o familiare, relativo ai 3 anni antecedenti alla presentazione della domanda, pari a:

  • euro 8.263,31 per il richiedente senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico;
  • euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730 o CUD) relative agli ultimi 3 anni.

Le colf, le badanti e i collaboratori domestici dovranno presentare anche l’estratto conto INPS.

È possibile richiedere la cittadinanza italiana in assenza di redditi propri?

Sì, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti dalla legge può presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare, purché conviventi e presenti nello stesso stato di famiglia:

  • il coniuge;
  • i figli legittimi;
  • i genitori;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle.

Sono esclusi i redditi di familiari diversi da quelli sopra elencati o non compresi nello stato di famiglia del richiedente.

Per le coppie di fatto, il convivente può contribuire al reddito, ma è necessario un contratto scritto di convivenza. Il contratto di convivenza è un accordo privato tra due conviventi, che formalizzano la convivenza con dichiarazione anagrafica presso il Comune di residenza. Può essere firmato davanti a un avvocato.


Contratto di locazione per studenti universitari

Sei un proprietario di un appartamento a Roma e vorresti affittare l’intera casa o alcune stanze di essa per periodi brevi periodi e massimizzare la rendita di questo immobile?

Devi sapere che è possibile affittare l’intero appartamento e porzioni di esso per periodi brevi se il conduttore è uno studente universitario o iscritto a una scuola di specializzazione universitaria, e o puoi fare avendo l’agevolazione fiscale prevista per i contratti a canone concordato. Questo tipo di contratto è prevista dalla normativa per contratti ad uso abitativo legge 431/98 che disciplina i contratti di locazione ad uso abitativo e prevede che gli accordi territoriali depositati al Comune regolamentino l’applicazione dei contratti di locazione per Studenti Universitari.

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FAQ

CHI DEVE ESSERE IL CONDUTTORE?

Il conduttore deve essere uno studente universitario fuori sede, quindi avere residenza fuori dal Comune di Roma. Questa condizione ne motiva la necessità temporanea di avere un alloggio per il periodo di svolgimento degli studi a Roma.

QUANTO PUO’ ESSERE LA DURATA DI UN CONTRATTO?

La durata minima è di 6 mesi e massima di 36 mesi rinnovabili una sola volta. Alla prima scadenza l’inquilino studente può solamente lui dare disdetta al contratto, con una comunicazione di almeno 3 mesi prima, altrimenti il contratto di rinnova automaticamente per lo stesso periodo.

CHI PUO’ RECEDERE ANTICIPATAMENTE DAL CONTRATTO?

Il conduttore può recedere anticipatamente da contratto, attraverso una comunicazione per lettera raccomandata A/R per gravi motivi da recapitare almeno 3 mesi prima.

COSA SUCCEDE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI PROROGA?

Terminato il periodo di proroga il contratto cessa definitivamente ed è necessario stipulate un nuovo contratto di locazione.

POSSO AFFITTARE L’INTERO APPARTAMENTO A PIU’ STUDENTI UNIVERSITARI?

Sì è possibile, tutti i conduttori intestatari del contratto saranno solidalmente obbligati al pagamento del canone mensile fissato nel contratto di locazione.

NEI CONTRATTI COINTESTATI PUO’ RECEDERE UNILATERALMENTE UNO SOLO DEI CONDUTTORI?

Si, può recedere anticipatamente uno solo dei conduttori dandone comunicazione di recesso dal contratto nei termini previsti ovvero almeno 3 mesi prima. Può subentrare al suo posto un altro studente per il periodo residuo del contratto.

E’ POSSIBILE SCEGLIERE UN CONTRATTO A CANONE LIBERO?

Si può scegliere di un contratto a canone libero ma in questo caso la durata minima è 4 anni.

QUALI SONO I VANTAGGI ER IL LOCATORE?

Il locatore può affittare per periodi brevi ( da 6 a 36 mesi) ed ottenere il benificio fiscale previsto per i contratti a canone concordato quale ad esempio l’applicazione della cedolare secca al 10% sui redditi da locazione.

QUALI SONO I VANTAGGI PER IL CONDUTTORE?

Lo studente o un suo familiare (genitore) che lo sostiene può beneficiare della detrazione fiscale pari al 19% con un limite massimo di spesa pari a € 2.663,00 annui. Lo studente fuori sede per ottenere tale beneficio deve essere residente almeno 100 km dalla sede dell’Università e/o comunque in una provincia diversa.

Per assistenza su contratti a canone concordato per studenti Universitari può rivolgerti alla nostra sede di UNIONCASA  Roma San Giovanni. Da noi può ricevere il calcolo del canone concordato massimo pattuibile, Asseverazione dell’Attestazione , redazione del contratto e la sua registrazione.