ASSISTENZA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Contratti a Canone Concordato

Il contratto a canone concordato (L. 431/98) agevola sia gli Inquilini che i Proprietari offrendo prezzi calmierati per gli Inquilini e supportando i Proprietari attraverso agevolazioni fiscali (come ad esempio: cedolare secca al 10%, riduzione dell’IMU e della base imponibile per l’IRPEF e l’imposta di registro).
Il canone concordato viene determinato e aggiornato periodicamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo Territoriale tra le diverse rappresentanze delle Associazioni Sindacali  degli Inquilini e delle Associazioni dei  Proprietari Immobiliari , che di comune accordo fissano i valori dei canoni in relazione alle zone della città e alle condizioni dell’immobile da affittare.

E’ necessaria la Certificazione da parte di un’Associazione di Categoria firmataria dell’accordo Territoriale, che attesti che il contenuto del contratto è conforme a quanto previsto dal suddetto Accordo.                    

Tipologie di Contratti a Canone Concordato

Il tipo di Contratto e la durata del Canone Concordato vengono specificati dalla normativa:

  • Contratto Agevolato con durata 3 anni +2
  • Affitto Transitorio con durata fino a 18 mesi
  • Contratto Studenti Universitari con durata 6-36 mesi

L’applicazione del canone concordato ti garantisce i seguenti benefici fiscali:

  • Cedolare ridotta dal 21%al 10%
  • Sconto IMU di almeno il 25%
  • Nessuna imposta di registrazione e/o chiusura
  • Nessun bollo

 

PREVISIONE LEGISLATIVA art. 2, comma 3, L. n. 431/1998
NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e Decreto Ministeriale 16/1/2017
MODELLO DI CONTRATTO tipizzato dalla legge, v. allegato A Decreto Ministeriale 16/1/2017
APPLICABILITA’ per esigenze abitative tipiche
CANONE concordabile dalle parti all’interno di fasce di oscillazione minime e massime fissate dagli Accordi Territoriali; in mancanza di Accordo locale, i valori di riferimento applicabili sono quelli definiti dal D.M. di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 431/1998
DURATA DEL CONTRATTO non può essere inferiore a 3 anni, con facoltà di proroga di ulteriori 2 anni (salvo disdetta del locatore con preavviso di almeno 6 mesi, per i motivi indicati all’art. 3, comma 1, L. n. 431/1998)
ONERI ACCESSORI v. ripartizione indicata nella Tabella di cui al Decreto Ministeriale 16/1/2017 (Allegato D)
STIPULABILI in tutti i Comuni del territorio italiano
AGEVOLAZIONI FISCALI riduzione della base imponibile per IRPEF e imposta di registro
REGIME FISCALE il locatore può optare per il regime della “cedolare secca” se ricorrono i presupposti, diversamente si applica il “regime ordinario”
ALLEGATI OBBLIGATORI A.P.E.  – Attestazione di prestazione energetica dell’immobile