Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore domestico o del datore di lavoro. Nel primo caso si parla di dimissioni, mentre nel secondo caso di licenziamento. Per entrambi è necessario fornire regolare preavviso alla controparte.
Chi deve fare la comunicazione all’INPS?
Il servizio di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro è dovuta ai datori di lavoro.
A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’INPS entro cinque giorni dall’evento.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
I tempi di preavviso, per licenziamento o dimissioni, variano in base all’impegno settimanale e all’anzianità acquisita dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro.
Se il rapporto di lavoro è superiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 15 giorni di calendario, se il lavoratore ha acquisito un’anzianità di servizio inferiore a cinque anni presso lo stesso datore di lavoro; sarà invece di 30 giorni di calendario, nel caso in cui l’anzianità di servizio superi i cinque anni presso lo stesso datore di lavoro.
Se il rapporto di lavoro è pari o inferiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità, oppure di 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Per i lavoratori che usufruiscono con la famiglia di un alloggio, il preavviso dovrà essere di 30 giorni fino a un anno di anzianità e di 60 giorni oltre un anno di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
QUANTO SPETTA
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni, invece, al lavoratore che non effettua la comunicazione nel periodo di preavviso viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.
Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.
COSA BISOGNA CONSIDERARE PER IL CONTEGGIO DEL TFR?
Per calcolare le somme di liquidazione dovute a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
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