Quartieri di Roma Canone Concordato microzone


Quartieri di Roma Canone Concordato microzone
Attualmente Roma è divisa in 15 Municipi, ognuno dei quali è autonomo dal punto di vista gestionale, finanziario e contabile.
Ogni municipio si divide a sua volta in quartieri. Nel tempo i quartieri sono aumentati o sono stati divisi in più zone, creandone di nuovi. Attualmente i quartieri nel comune di Roma sono 35.
Come Funziona il Canone Concordato a Roma
Il canone concordato è una tipologia di locazione che si basa su un accordo tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini, in accordo con le disposizioni del Comune di Roma. Con la stipula di un Contratto Concordato, il canone di locazione non è libero, ma viene determinato in base a specifici parametri stabiliti nell’Accordo Territoriale di Roma, ovvero con Valori Locativi di Microzone nei quartieri di Roma.
Mappa microzone Roma Calcolo del Canone
Il canone di affitto nel contratto concordato viene calcolato secondo un sistema che tiene conto di diversi fattori, come la zona della città suddivisa in microzone, la tipologia dell’immobile, la metratura e altre caratteristiche specifiche. Questi valori sono stabiliti nell’Accordo Territoriale e stabiliscono i limiti minimi e massimi del canone di locazione, all’interno dei quali il proprietario può scegliere l’importo dell’affitto.
Vantaggi dell’utilizzo dei contratti a canone concordato a Roma
Il canone concordato a Roma rappresenta una soluzione vantaggiosa per tutti coloro che vogliono affittare un immobile in modo equo e regolare, rispettando le linee guida stabilite e valori minimi-massimi di locazione.
Se sei un proprietario o un inquilino, è importante conoscere i dettagli dell’Accordo Territoriale del Comune di Roma, così da poter beneficiare dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge.
Come certificare un Contratto di Locazione a Roma
Senza la Certificazione redatta da un’Associazione di categoria, ad esempio UNIONCASA, che sottoscrive l’Accordo Territoriale del Comune di Roma, non è possibile ottenere le Agevolazioni Fiscali previste dalla normativa: Cedolare Secca ridotta dal 21% al 10%, sconto IMU di almeno il 25%, nessuna imposta di registrazione e/o chiusura e nessuna imposta di bollo.
Segue l’elenco completo dei 35 quartieri di Roma, con il loro numero identificativo:
- Quartiere I Flaminio
- Quartiere II Parioli
- Quartiere III Pinciano
- Quartiere IV Salario
- Quartiere V Nomentano
- Quartiere VI Tiburtino
- Quartiere VII Prenestino-Labicano
- Quartiere VIII Tuscolano
- Quartiere IX Appio-Latino
- Quartiere X Ostiense
- Quartiere XI Ostiense
- Quartiere XII Gianicolense
- Quartiere XIII Aurelio
- Quartiere XIV Trionfale
- Quartiere XV Della Vittoria
- Quartiere XVI Monte Sacro
- Quartiere XVII Trieste
- Quartiere XVIII Tor di Quinto
- Quartiere XIX Prenestino-Centocelle
- Quartiere XX Ardeatino
- Quartiere XXI Pietralata
- Quartiere XXII Collatino
- Quartiere XXIII Alessandrino
- Quartiere XXIV Don Bosco
- Quartiere XXV Appio Claudio
- Quartiere XXVI Giuliano-Dalmata
- Quartiere XXVII Primavalle
- Quartiere XXVIII Monte Sacro Alto
- Quartiere XXIX Ponte Mammolo
- Quartiere XXX San Basilio
- Quartiere XXXI Giuliano-Dalmata
- Quartiere XXXII Torrino
- Quartiere XXXIII Lido di Ostia Levante
- Quartiere XXXIV Lido di Ostia Ponente
- Quartiere XXXV Castel Fusano
Assistenza e servizi possono essere svolti anche interamente online.
Affitti brevi 2025 ecco tutte le novità


Affitti brevi 2025 ecco tutte le novità
Affitti brevi: nuove regole, obblighi e sanzioni per locatori e piattaforme
Gli affitti brevi sono a una svolta. Il legislatore, sotto la pressione del settore alberghiero, ha introdotto una nuova normativa per le locazioni brevi con regole più stringenti per chi desidera affittare immobili per periodi inferiori a 30 giorni. Le nuove disposizioni riguardano sia i privati che le piattaforme online come Airbnb e Booking.
Cosa si intende per contratto di locazione breve?
Un contratto di locazione breve è un contratto di affitto di un immobile a uso abitativo della durata massima di 30 giorni, stipulato da persone fisiche al di fuori di un’attività imprenditoriale. Oltre all’immobile, il contratto può includere servizi accessori come:
- Fornitura di biancheria e pulizia dei locali
- Utenze (luce, gas, acqua) e Wi-Fi
- Aria condizionata e altri comfort
Obbligo di registrazione e codice CIN
Chi vuole affittare un immobile per periodi brevi deve registrarlo nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (Bdsr) e ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice:
- Deve essere esposto all’esterno dell’immobile
- Va indicato in ogni annuncio pubblicato su siti come Airbnb, Booking e altri portali
Nuove norme di sicurezza per gli affitti brevi
Per garantire maggiore sicurezza negli immobili in affitto breve, la legge impone:
- Un estintore certificato CE ogni 200 mq (e uno per ogni piano in caso di più livelli)
- Sensori per il rilevamento di gas e monossido di carbonio
Partita IVA e SCIA per chi affitta più immobili
Se un proprietario affitta più di tre unità, deve:
- Presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune
- Aprire una partita IVA per operare legalmente
Tassazione sulle locazioni brevi
L’aliquota fiscale per gli affitti brevi è:
- 21% per il primo immobile
- 26% per i successivi immobili dello stesso proprietario
Le piattaforme di intermediazione, come Airbnb e Booking, diventano sostituti d’imposta e devono versare il 21% delle somme incassate direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Imposta di soggiorno per gli affitti brevi
Il locatore o il gestore dell’immobile deve riscuotere e versare l’imposta di soggiorno al Comune per ogni ospite e per il numero di notti effettuate. L’importo varia in base alle disposizioni comunali.
Sanzioni per chi non rispetta la normativa
Chi non rispetta le nuove regole sugli affitti brevi rischia sanzioni che variano in base all’infrazione:
- Da 2.000€ a 10.000€ per chi affitta più di quattro immobili senza SCIA
- Da 800€ a 8.000€ per chi affitta un immobile senza CIN
- Da 500€ a 5.000€ per chi non espone correttamente il CIN
- Da 600€ a 6.000€ per chi non rispetta i requisiti di sicurezza
Le nuove normative sugli affitti brevi introducono regole più rigide per garantire maggiore trasparenza e sicurezza nel settore. Chi vuole affittare un immobile per brevi periodi deve rispettare tutti gli obblighi di registrazione, tassazione e sicurezza, evitando sanzioni e problemi legali.
Regole più rigide per chi gestisce più immobili
Obbligo di comunicazione degli ospiti alle autorità
Chiunque affitti una proprietà, indipendentemente dal numero di immobili posseduti, deve registrare gli ospiti tramite il portale “Servizio Alloggiati” della Polizia di Stato, al fine di rafforzare i controlli e migliorare la tracciabilità dei soggiorni sul territorio nazionale.
Si tratta di misure necessarie per fare chiarezza in un settore in fortissima espansione e caratterizzato da lacune e incertezze normative, che rendono complesse le verifiche da parte degli enti preposti, in particolare del Fisco.
Nuova banca dati delle strutture ricettive del Lazio – Webinar gratuito


Nuova banca dati delle strutture ricettive del Lazio – Webinar gratuito
Parte il programma di formazione online gratuito organizzato dalla Regione Lazio, rivolto alle strutture ricettive del territorio per il corretto utilizzo del nuovo sistema: lunedì 7 aprile il primo appuntamento
Dopo il lancio ufficiale della nuova banca dati delle strutture ricettive del Lazio, che integra le piattaforme esistenti in un unico applicativo web, Ross1000, prende il via ora il programma di formazione online destinato alle strutture ricettive del territorio.
Il programma formativo si compone di sessioni specifiche per ciascun tipo di struttura e ha l’obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie per un utilizzo corretto del sistema, supportando gli operatori durante questa fase di transizione.
La piattaforma ROSS 1000 resterà l’unico applicativo di riferimento, offrendo un sistema più avanzato e completo. Oltre a garantire la gestione dei flussi turistici, mette a disposizione strumenti e funzionalità aggiuntive a supporto dell’utenza, in un’ottica di maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione, in linea con gli standard ministeriali.
Segue il calendario dei webinar gratuiti che la Regione Lazio mette a disposizione di tutti gli operatori del settore ricettivo:
Lunedì 7 aprile – Strutture alberghiere della Città Metropolitana di Roma – Qui per partecipare
Giovedì 10 aprile – Strutture alberghiere del restante territorio regionale – Qui per partecipare
Lunedì 14 aprile – Incontro tecnico con le aziende produttrici dei software gestionali delle strutture ricettive – Qui per partecipare
Giovedì 17 aprile – Case per ferie, ostelli per la gioventù, case del camminatore, rifugi montani o escursionistici – Qui per partecipare
Lunedì 28 aprile – Strutture extra alberghiere e alloggi per uso turistico gestiti in forma imprenditoriale – Qui per partecipare
Martedì 6 maggio – Strutture extra alberghiere e alloggi per uso turistico gestiti in forma non imprenditoriale (1° incontro) – Qui per partecipare
Giovedì 8 maggio – Strutture extra alberghiere e alloggi per uso turistico gestiti in forma non imprenditoriale (2° incontro) – Qui per partecipare
Lunedì 12 maggio – Agriturismi, Strutture all’aria aperta (Campeggi, Villaggi turistici, Aree di sosta) e altre tipologie non ricomprese nei precedenti punti – Qui per partecipare
Se hai bisogno di assistenza per la richiesta del CIN e per servizi annessi rivolgiti a Unioncasa Roma San Giovanni dai nostri professionisti.
Successioni: focus sulle novità dell’autoliquidazione


Successioni, nella circolare dell’Agenzia focus sulle novità. Con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente
Imposta di successione non più “richiesta” dall’Agenzia delle Entrate ma calcolata dal contribuente; chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo; riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la circolare n. 3/E – pdf l’Agenzia fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione.
Come funziona l’autoliquidazione
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).
Gli altri chiarimenti
Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il Dlgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
Le sanzioni
La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili.
La nostra Sede UNIONCASA ROMA SAN GIOVANNI assiste i propri associati nella presentazione della dichiarazione di Successione.
La Dichiarazione di Successione deve essere presentata dagli eredi per comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio di proprietà di determinati beni o della titolarità di capitali appartenuti in vita alla persona deceduta
Dev’essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, generalmente, coincide con la data del decesso.
Se hai bisogno di assistenza rivolgiti a Unioncasa Roma San Giovanni i nostri professionisti ti potranno assistere nella Dichiarazione di Successione e al corretto versamento delle imposte dovute.
Chi deve fare il 730 2025


Chi deve fare il 730 2025
Il 730 è obbligatorio?
No, non è obbligatorio a priori fare il Modello 730. Dipende dalla situazione di ciascun contribuente, ad esempio dalle tipologie di reddito percepite. In linea generale il 730 è un modello semplificato di dichiarazione che può essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati o da coloro che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente per dichiarare i propri redditi o per godere delle agevolazioni (detrazioni o deduzione) per gli oneri sostenuti l’anno precedente.
Quando si può utilizzare il modello 730?
Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto), redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero) e alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. In più dal 2020 è stata introdotta un’importante novità che permette di fare il 730 anche agli eredi per conto delle persone decedute.
Quando è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi?
È obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi quando si hanno più redditi contemporaneamente, ad esempio più contratti da lavoro dipendente nello stesso anno sottoscritti con più datori di lavoro, nel caso in cui l’ultimo datore di lavoro non abbia effettuato il conguaglio. Oppure è obbligatorio quando si hanno più redditi di diversa natura, ad esempio un reddito da lavoro dipendente più un reddito derivante dalla locazione di un fabbricato di proprietà.
Può essere inoltre obbligatorio quando le ritenute fiscali non sono state correttamente effettuate dall’unico datore di lavoro con cui si è intrattenuto un rapporto professionale, oppure quando si ha un datore di lavoro che non fa (perché non può) le veci di sostituto d’imposta (è il caso ad esempio delle colf/badanti che ricevono la retribuzione lorda, senza ritenute, da parte della famiglia privata).
Quando scade la presentazione del 730?
Il modello 730/2025 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure da un Caf o da un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti).
Rimborso 730 quando arriva?
Se il Modello 730 è stato fatto riportando i dati del sostituto d’imposta, il rimborso arriva, per i lavoratori dipendenti, direttamente in busta paga dal mese di luglio in poi (dipende quando si presenta il modello); nel caso invece dei pensionati il rimborso avviene direttamente sulla rata di pensione a partire dal mese di agosto.
Se invece il Modello 730 è stato fatto senza indicare i dati del sostituto d’imposta, allora il rimborso spettante sarà effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate entro la fine dell’anno, o all’inizio dell’anno successivo, sul conto corrente del contribuente.
Rimborso 730 pensionati quando arriva?
Per i pensionati il rimborso del credito risultante dal Modello 730 arriva nella busta paga di agosto o settembre.
730 con partita IVA
I contribuenti con partita IVA non possono fare il Modello 730, nemmeno se hanno percepito anche un reddito da lavoro dipendente o pensione. Devono fare per forza il Modello REDDITI (ex Modello Unico).
730 con due CU: come fare?
Se ci sono due (o anche più) CU riferite allo stesso anno, è segno allora che il contribuente ha ricevuto più redditi, quindi, a meno che l’ultimo datore di lavoro non abbia effettuato il conguaglio definitivo tenendo conto di tutti quanti redditi (cosa assai poco probabile), vigerà l’obbligo di fare il Modello 730.
In ogni caso, in presenza di più CU, è sempre consigliabile far esaminare la propria situazione nella nostra sede CAF SAN GIOVANNI.
Se hai bisogno di assistenza per la tua dichiarazione dei redditi rivolgiti al nostro Sportello CAF SAN GIOVANNI. I nostri professionisti ti potranno assistere nella Dichiarazione di Redditi 730 – Unico.
Chi può richiedere la NASpI?


Chi può richiedere la NASpI?
A quali categorie di lavoratori spetta la NASPI?
La NASPI spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato e che abbiano perso involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendista;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendente a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, docente supplente).
L’accesso alla NASpI è consentito anche nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsipresso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
- licenziamento disciplinare.
Quali sono i requisiti per richiedere la NASpI?
Dal 1° gennaio 2025, il lavoratore che perde il lavoro involontariamente per accedere alla NASpI deve possedere il requisito delle 13 settimane di contribuzione nel periodo intercorrente tra i due eventi lavorativi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
Qualora i lavoratori interessati nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale e non hanno il requisito delle 13 settimane di contribuzione non potranno più accedere all’indennità di Disoccupazione.
Tale disposizione normativa fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996
Conseguentemente, il nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito delle citate ipotesi.
In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma /Partita IVA), spetta la NASpI?
In caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.
I titolare di Partita IVA sono obbligati a dichiarare il reddito previsto nell’anno?
I titolari di una partita IVA attiva devono dichiarare il reddito presunto in corso d’anno, anche se pari a “zero”.In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI-Com.
Quali requisiti devo avere per richiedere la NASpI anticipata?
Se hai avuto già accolta la domanda di NASpI, puoi chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione nel caso in cui tu intenda:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
Quali sono i rischi di un contratto di affitto transitorio?


Quali sono i rischi di un contratto di affitto transitorio?
Se si vuole affittare un immobile senza impegnarsi in un contratto a lungo termine, l’affitto ad uso transitorio può essere una buona opzione. Tuttavia, potrebbero presentare dei rischi, come la possibilità che il contratto si trasformi in uno a lungo termine (4+4) se non vengono indicate chiaramente le esigenze transitorie. Per evitarlo, è fondamentale conoscere bene le regole e i rischi legati a questa tipologia di contratto.
Come funziona un contratto di affitto transitorio
Il contratto di locazione di tipo transitorio è regolato dalla Legge numero 431 del 1998 e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017. Questa formula transitoria è pensata per rispondere a esigenze temporanee, sia del locatore che dell’inquilino, quindi per chi cerca un affitto è preferibile nei seguenti casi:
- lavoro a tempo determinato o temporaneo;
- studio universitario fuori sede;
- cure mediche in città diversa dalla residenza;
- ristrutturazione della propria abitazione o attesa per un nuovo immobile;
- separazioni coniugali o assistenza a familiari.
Quali sono i vantaggi di un affitto transitorio?
La durata di un contratto di affitto transitorio varia da un minimo di 30 giorni a un massimo di 18 mesi (fino a 36 per gli studenti), senza rinnovo automatico. Alla scadenza, il contratto cessa in automatico, salvo stipula di un nuovo accordo.
Questo tipo di contratto offre diversi benefici:
- è flessibile: utile per chi non ha esigenze abitative stabili o ha bisogno di un alloggio solo per pochi mesi.
- è semplificato: la cessazione automatica alla scadenza evita lunghe trafile di disdetta.
- offre agevolazioni al proprietario: è possibile optare per la cedolare secca, con aliquota del 21% (o del 10% in alcuni casi).
- consente deroghe per studenti: la durata del contratto può arrivare a 36 mesi con le stesse condizioni favorevoli.
Come tutelarsi nello stipulare un contratto transitorio?
Per sfruttare davvero i vantaggi dell’affitto transitorio ed evitare brutte sorprese, è fondamentale preparare il contratto con attenzione, senza lasciare nulla al caso.
Essenziale è di non sottovalutare mai l’importanza della documentazione. Dunque, meglio specificare in modo chiaro e comprovabile il motivo della transitorietà, ad esempio con certificati medici, contratti di lavoro, iscrizioni a corsi. In assenza di una valida motivazione, di fatto il contratto può essere trasformato in una locazione ordinaria (nullità del contratto di locazione transitorio), con tutti gli obblighi che ne derivano
Si fa presente che la mancata consegna dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) può comportare sanzioni, così come l’omissione di obblighi fiscali (registrazione del contratto, scelta della cedolare secca, ecc.) ed infine da tenere presente il divieto di subaffitto.
Può essere utile affidarsi ad un associazione di proprietari immobiliari per la stesura del contratto, soprattutto se si tratta di una casa ammobiliata o se si hanno dubbi sulle norme. Una consulenza iniziale può evitare lunghi periodi di sfitto, richieste di risarcimento o trasformazioni indesiderate in contratti 4+4. Meglio un controllo in più all’inizio che un problema difficile da gestire in seguito.
Conteggi vertenze lavoro


Conteggi vertenze lavoro
Conteggi busta paga: calcolo differenze retributive
Attraverso i nostri consulenti e professionisti offriamo un servizio completo e dettagliato per il calcolo dei conteggi di lavoro sulle buste paga e verifica delle differenze retributive e contributive.
Per procedere al calcolo delle differenze retributive e la relativa elaborazione dei conteggi, è importante capire l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, al fine di considerare anche il calcolo di tutti gli emolumenti ed eventuale lavoro straordinario, mansioni superiori, ferie, permessi, e tutte le voci che compongono la busta paga così come previsto dal relativo CCNL di categoria.
Il servizio conteggio di lavoro è offerto a tutti i dipendenti del settore privato:
- Verifica e conteggi in busta paga
- Calcolo ore straordinarie;
- TFR e calcolo T.F.R. per Fondo Garanzia I.N.P.S.;
- conteggio false partite iva – lavoro subordinato
- Controllo Correttezza e regolarità delle buste paga;
- Differenze retributive su livello superiore o mansioni superiori;
- Calcolo delle differenze retributive;
- Interessi legali e rivalutazione monetaria.
- Calcolo retribuzioni lavoro a nero;
Specializzati anche per i conteggi del settore del lavoro Domestico
La procedura può essere effettuata sia presso la nostra sede che tramite online a mezzo mail con un tempo massimo di consegna tra i 7/10 giorni lavorativi.
Per la richiesta del conteggio il richiedente può compilare direttamente il modulo specifico ed allegare copia della lettera di assunzione e delle buste paga relative al periodo lavorativo da conteggiare.
In assenza di tale documentazione il lavoratore dovrà fornire una relazione dettagliata sul periodo lavorativo (inizio/cessazione rapporto di lavoro, orario svolto, retribuzione percepita, mansione specifica, ferie effettuate ecc.).
Inoltre i nostri professionisti potranno assistere per i seguenti servizi:
• Consulenze in merito alla normativa sul lavoro;
• Tutela in caso di licenziamento individuale;
• Lavoro nero e irregolare;
• Accertamento della natura del rapporto di lavoro, controllo contratto (tipologie di contratti);
• Controllo buste paga, inquadramento, retribuzione, ferie, permessi, malattia, maternità e paternità, infortunio, straordinari e Tfr;
• Recupero crediti da lavoro;
• Assistenza in merito a tutte le procedure concorsuali (fallimenti, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo);
Assistenza Conciliazioni sindacali e amministrative/monocratiche presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Conciliazione di lavoro a Roma


Conciliazione di lavoro a Roma
Che cos’è una Conciliazione sindacale
Si tratta di un procedimento stragiudiziale mediante il quale il lavoratore e il datore di lavoro, con l’assistenza di un conciliatore sindacale, cercano di risolvere una controversia lavorativa in modo amichevole, individuando una soluzione che sia soddisfacente per entrambe le parti, al fine di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria, evitando un aggravio di spese e riducendo il tempo per la sottoscrizione di un accordo transattivo efficace.
Vantaggi della Conciliazione sindacale
La conciliazione sindacale offre numerosi vantaggi ovvero rapidità nella procedura perchè può essere conclusa in tempi brevi, riducendo i tempi di attesa rispetto ai procedimenti giudiziari;
Gli oneri economici sono generalmente inferiori rispetto a quelli legati a un’azione legale prolungata;
Riservatezza perchè gli accordi si svolgono in un contesto riservato, proteggendo la privacy delle parti coinvolte.
Ed infine le parti hanno maggiore autonomia nel negoziare un accordo che rispetti le esigenze delle parti, differente da quanto avverrebbe in un processo giudiziale dove la decisione è presa dal giudice.
Gli esperti specializzati del nostro ufficio offrono assistenza e consulenza riguardo tutte le tematiche inerenti al mondo del lavoro. Seguono tutti i servizi che offriamo:
• Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale
• Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)
• Accordi sindacali di secondo livello
• Accordi sindacali per installazioni di videosorveglianza ex Art.4 L. 300
• Assistenza pratiche Fondo di Garanzia TFR e credito di lavoro – INPS
• Assistenza Applicazione CCNL materia disciplina del lavoro (lettere di contestazione) e relative sanzioni
• Assistenza per riconoscimento di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga
• Assistenza c/o ITL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di lavoro
Attività d’Impresa e applicazione cedolare secca


Attività d’Impresa e applicazione cedolare secca
Cedolare secca e attività d’impresa: chiarimenti giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia delle Entrate
La posizione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12395/2024 ha stabilito che, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, è da ritenersi esclusa l’applicabilità del regime fiscale alternativo della cedolare secca alle ipotesi di locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni.
Nonostante la presa di posizione della Cassazione, in molti uffici dell’Agenzia delle Entrate non viene comunque applicato il regime fiscale facoltativo in commento nelle ipotesi in cui il conduttore fosse un’impresa o un libero professionista e il sistema telematico ne impediva la registrazione online.
Interrogazione parlamentare e risposta dell’Agenzia delle Entrate
A seguito di tale pronuncia, in risposta ad un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanza alla Camera dei Deputati, il 26 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’esclusione del regime della cedolare secca al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con conduttori operanti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, sottolineando come le ipotesi estensive dell’abito di applicazione del regime della cedolare secca fossero già individuate tassativamente dalla circolare n. 12/E del 2016.
L’AdE correla il principio espresso nell’ambito della citata interrogazione parlamentare con la ratio dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, rinvenuta nella lotta all’evasione fiscale.
Tuttora, il sito internet dell’Agenzia delle Entrate esclude l’applicabilità della cedolare secca ai contratti di locazione conclusi con conduttori agenti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta
Ciononostante, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con la sentenza n. 1850/2025, con riferimento alla pronuncia della Suprema Corte, ha specificato che l’esclusione del regime della cedolare secca debba “logicamente essere riferita alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell’esercizio della sua attività di impresa ovvero della sua arte o professione, retando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio […] per esigenze di alloggio dei propri dipendenti)”.
Il caso esaminato dal Giudice Tributario
Il caso esaminato dal Giudice Tributario casertano prendeva le mosse dal rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di registrazione di un contratto di locazione ad uso abitativo, rigetto impugnato dal contribuente, che riteneva applicabile il regime alternativo della cedolare secca.
Il contratto era stato sottoscritto dal locatore ricorrente e da una società di capitali e ne era stata rifiutata la registrazione in base a quanto disposto dalla circolare n. 26/E del 2011 la quale prevedeva l’inapplicabilità del regime fiscale alternativo ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agivano nell’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
La posizione della Corte di Giustizia Tributaria
La Corte di Giustizia Tributaria precisava che l’esclusione dell’applicazione della cedolare secca si dovesse intendere come riferita ai contratti di locazione stipulati dal locatore nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione, essendo irrilevante la qualifica del conduttore.
Secondo la Corte, una simile interpretazione si pone in continuità non solo con la lettera della norma ma, altresì, con la sua ratio, essendo la cedolare secca un regime agevolativo avente l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo anche con riferimento ad attività imprenditoriali, arti o professioni e sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare.
Le nuove sentenze della Corte di Cassazione
Da ultimo, recentissime sentenze della Corte di Cassazione (n. 12076 e 12079 del 7 maggio 2025) hanno disposto l’applicabilità della cedolare secca anche alle ipotesi di contratti di locazione stipulati con conduttori titolari di partita IVA, ad esempio lavoratori autonomi, liberi professionisti o imprenditori, confermando la sentenza 12395/2024.
Verso un cambiamento della prassi?
In definitiva, il locatore può optare per il regime della cedolare secca anche quando il conduttore agisca nell’esercizio della sua attività d’impresa o professionale potendo l’esclusione di cui all’art. 3 comma 6 D.Lgs. 23/2011 applicarsi esclusivamente alle locazioni di immobili ad uso abitativo concluse dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni.
Stante l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, si attende un cambio di rotta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Unioncasa Nazionale
