

Chi può richiedere la NASpI?
A quali categorie di lavoratori spetta la NASPI?
La NASPI spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato e che abbiano perso involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendista;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendente a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, docente supplente).
L’accesso alla NASpI è consentito anche nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsipresso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
- licenziamento disciplinare.
Quali sono i requisiti per richiedere la NASpI?
Dal 1° gennaio 2025, il lavoratore che perde il lavoro involontariamente per accedere alla NASpI deve possedere il requisito delle 13 settimane di contribuzione nel periodo intercorrente tra i due eventi lavorativi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
Qualora i lavoratori interessati nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale e non hanno il requisito delle 13 settimane di contribuzione non potranno più accedere all’indennità di Disoccupazione.
Tale disposizione normativa fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996
Conseguentemente, il nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito delle citate ipotesi.
In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma /Partita IVA), spetta la NASpI?
In caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.
I titolare di Partita IVA sono obbligati a dichiarare il reddito previsto nell’anno?
I titolari di una partita IVA attiva devono dichiarare il reddito presunto in corso d’anno, anche se pari a “zero”.In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI-Com.
Quali requisiti devo avere per richiedere la NASpI anticipata?
Se hai avuto già accolta la domanda di NASpI, puoi chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione nel caso in cui tu intenda:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
