Modalità ed esecuzione del rilascio dell’immobile locato

L‘art. 1591 c.c.  disciplina, dunque, la responsabilità contrattuale dell’ex conduttore, quale conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione di restituzione dell’immobile al locatore.

A questo ultimo spetta il solo onere di provare l’inadempimento, ma non il dolo o la colpa dell’inadempiente, al quale spetta invece il più gravoso onere probatorio di dimostrare l’impossibilità della riconsegna per una causa a lui non imputabile. Ne deriva che il conduttore inadempiente non può sottrarsi a questa obbligazione risarcitoria.

Il giudice in ogni provvedimento con cui dispone il rilascio, sia esso un’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione o per morosità, o di licenza per finita locazione, così come una sentenza di cessazione per spirare del termine di durata o di risoluzione per inadempimento del conduttore, deve fissare la data dell’esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.

 

Modalità ed esecuzione del rilascio

 

  • Il conduttore che ritardi nella restituzione della cosa locata deve versare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna.

 

  • Nell’eventualità in cui il locatore abbia patito un maggior danno per effetto della ritardata riconsegna, il conduttore deve risarcirlo.

 

  • Il locatore o il conduttore che intendano opporsi al provvedimento giudiziale di rilascio devono proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale.

 

  • L’opposizione deve limitarsi alla data fissata per l’esecuzione e censurare il provvedimento impugnato solo in ordine alla giusta e ponderata considerazione, da parte del giudice, dei parametri valutativi indicati dall’ 56, comma 1, L. n. 392/1978.

 

 

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