CIN Affitti Brevi Roma San Giovanni

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco, obbligatorio per la pubblicazione degli annunci di locazione turistica, e deve essere esposto in modo visibile all’esterno della struttura.

Questo codice è stato istituito per monitorare e regolamentare le attività locatizie e assicurare maggiore chiarezza, sicurezza e conformità alla normativa nel settore degli affitti brevi in Italia.

Chi deve richiedere il CIN?

  • I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalle normative regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
  • I locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
  • I locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Ho già il codice identificativo regionale o provinciale. Devo richiedere anche il CIN?

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale o provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici.

Il CIN non sostituisce il codice identificativo regionale o provinciale. Le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono valide, così come i relativi obblighi di esposizione.

Le case religiose di ospitalità no-profit sono soggette all’obbligo di CIN?

No, qualora l’attività di ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito. Le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta.

Dove va esposto il CIN?

Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo, o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto a esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti a osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici o piattaforme online, come Airbnb, Booking.com e Bed-and-Breakfast.it, hanno l’obbligo di indicare negli annunci il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, oppure della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

La mancata esposizione del CIN può comportare sanzioni fino a 8.000 euro per la mancata esposizione fuori dall’immobile e fino a 5.000 euro per l’omessa pubblicazione negli annunci.