Si possono assumere lavoratori dall’estero per assistere grandi anziani e disabili?

Quote ancora disponibili. È possibile presentare domande nel corso dell’intero 2025

Il Decreto legge n. 145/24, convertito con modifiche con la legge n. 187/24, ha previsto in via sperimentale per il 2025 l’ingresso di 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente  nei confronti di grandi anziani (perona che abbia compiuto 80 anni) o di persone con disabilità. Questi ingressi si aggiungono alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiarema con una procedura diversa.

CON QUALE PROCEDURA POSSO ASSUMERE UN LAVORATORE STRANIERO ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI UN “GRANDE ANZIANO” O DI UNA PERSONA DISABILE?

Il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) deve necessariamente rivolgersi a un’Agenzia per il Lavoro regolarmente iscritta all’albo informatico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o a un’Associazione Datoriale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore domestico.

Solo questi intermediari sono autorizzati a raccogliere e inviare agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, per conto dei datori di lavoro, le domande di nulla osta per i 10 mila lavoratori autorizzati ad entrare in Italia nell’ambito della sperimentazione prevista dal DL 145/2024.

Il datore di lavoro può essere solo l’assistito o può procedere all’assunzione anche un suo parente?

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla propria persona oppure a quella del proprio coniuge o parente o affine entro il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Qualora l’assistito sia una persona disabile con necessità di “sostegno intensivo” l’assunzione può essere fatta anche da un parente entro il terzo grado dell’assistito. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito.

Quali sono le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico?

ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc e Adld (tutte associazioni federate nella FIDALDO),Domina ,UNSIC COLF, ASNALI COLFASDATCOLF, CONFDOMESTICO.

Per le assunzioni nell’ambito di tale procedura è richiesto al datore di lavoro il possesso di un reddito minimo?

La circolare del 24/10/2024  ha ribadito che la dimostrazione del  requisito reddituale non è richiesta per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. Tali richieste potranno essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito.  Sul punto non vi sono particolarità rispetto  ai requisiti richiesti per l’assunzione di un lavoratore domestico nell’ambito della quote ordinaria (vedi faq dedicate).

Cosa succede dopo l’invio della domanda? Quale procedura si applica?

Per l’istruttoria di tali domande si applicano tutte le disposizioni previste dall’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 TUI, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Il nulla osta non verrà, pertanto, rilasciato automaticamente dopo 60 giorni dalla domanda, ma è necessario attendere le verifiche della Questura e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

I lavoratori possono cambiare datore di lavoro o lavoro una volta arrivati in Italia?

I lavoratori possono cambiare datore di lavoro o attività, ma le nuove normative prevedono alcune limitazioni. In particolare, nei primi dodici mesi di occupazione legale sul territorio nazionale, il lavoratore potrà svolgere esclusivamente l’attività lavorativa per cui è stato autorizzato. Eventuali cambiamenti di datore di lavoro durante questo periodo devono essere preventivamente autorizzati dagli Ispettorati territoriali del lavoro competenti.

Al termine dei dodici mesi, qualora il lavoratore riceva un’offerta di un nuovo contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, dovrà richiedere un nuovo nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, sempre nei limiti delle quote stabilite dai successivi decreti flussi.

Per Assistenza sul Decreto Flussi, nella nostra sede di Roma San Giovanni contattaci allo 3887962500 oppure tramite Email  unioncasaromasangiovanni@gmail.com