Quando spetta il compenso straordinario all’amministratore di condominio

L’amministratore, ai sensi dell’art. 1129 c.c., ha diritto a un compenso per le attività ordinarie, da indicare al momento della nomina o del rinnovo. Tuttavia, se svolge compiti ulteriori — come la gestione di lavori straordinari o la supervisione di cantieri — può spettargli un compenso straordinario.

Tale compenso è legittimo solo in tre casi:

1) Mandato iniziale: se già all’accettazione dell’incarico viene concordato un compenso extra per attività straordinarie.

2) Delibera assembleare: quando l’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 c.c., approva espressamente un compenso aggiuntivo (cfr. Cass. civ., sent. n. 5014/2018).

3) Attività effettivamente svolta: l’amministratore deve dimostrare di aver assunto compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari, documentando le attività straordinarie.

Diversamente, la richiesta di un compenso non deliberato è priva di efficacia: il condominio non è tenuto a corrisponderlo e, se la voce di spesa è inserita autonomamente nel rendiconto, i condomini possono contestarne la legittimità ed esercitare un’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Inoltre, la Cassazione (ord. n. 16290/2025) ha precisato che, laddove l’amministratore percepisca un compenso extra per la gestione di lavori straordinari, si accentua il suo obbligo di vigilanza: egli deve controllare tempi, qualità, pagamenti e informare i condomini sulle criticità, applicando una diligenza rafforzata.


In conclusione, il compenso straordinario è lecito solo se frutto di un accordo chiaro e formalizzato e se riferito ad attività ulteriori realmente svolte. In assenza dei suddetti presupposti, la richiesta è illegittima e può comportare conseguenze giuridiche rilevanti.